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TRIBUNALE DI BELLUNO

Sentenza n. 353/2023 del 10-10-2023

principi giuridici

In caso di rinuncia agli studi universitari, lo studente ha diritto alla restituzione delle tasse universitarie relative agli anni accademici successivi alla data di presentazione della rinuncia, qualora abbia validamente esercitato il diritto di recesso dal rapporto contrattuale con l'università.

La società che, in qualità di mandataria con rappresentanza dello studente, ha versato all'università gli emolumenti di competenza di quest'ultima, è tenuta ad attivarsi a favore del cliente per ottenere la restituzione delle somme indebitamente percepite dall'ente universitario a seguito della rinuncia agli studi.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Recesso da Studi Universitari e Rimborso delle Tasse: Analisi di una Sentenza


La pronuncia in esame affronta la questione del recesso da un corso di laurea universitario telematico e le conseguenti implicazioni economiche tra lo studente e la società fornitrice di servizi didattici. La vicenda trae origine dall'iscrizione di un soggetto a un corso di laurea presso un'università online, con contestuale stipula di un contratto con una società terza per servizi di assistenza didattica. Successivamente, lo studente comunicava la rinuncia agli studi, chiedendo la restituzione delle somme versate per gli anni di corso non fruiti.
Il Tribunale, chiamato a dirimere la controversia, ha delineato con precisione i rapporti contrattuali intercorsi tra le parti. Ha evidenziato l'esistenza di due contratti distinti: uno con l'università per l'iscrizione al corso di laurea, e l'altro con la società di servizi didattici. Tale distinzione è risultata cruciale per la decisione.
Il giudice ha riconosciuto la validità del recesso comunicato dallo studente all'università, avvenuto secondo le modalità previste dal regolamento dell'ateneo. Tuttavia, ha precisato che tale recesso non esonera dal pagamento delle tasse relative all'anno accademico in corso al momento della presentazione della domanda di rinuncia.
Per quanto concerne il rapporto con la società di servizi didattici, il Tribunale ha rilevato che il contratto prevedeva una facoltà di recesso esercitabile solo entro un breve termine dalla sottoscrizione, ormai ampiamente superato al momento della comunicazione della rinuncia agli studi. Tuttavia, ha riconosciuto alla società il ruolo di mandataria con rappresentanza dello studente nei confronti dell'università, incaricata di versare gli emolumenti dovuti all'ateneo.
In virtù di tale ruolo, il Tribunale ha ritenuto che la società avesse l'obbligo di attivarsi per ottenere il rimborso delle tasse universitarie relative agli anni successivi alla rinuncia, somme che erano state anticipate dallo studente. Pertanto, ha condannato la società a restituire allo studente l'importo corrispondente alle tasse universitarie non godute, rigettando la domanda di rimborso del corrispettivo versato per i servizi didattici erogati dalla società. Infine, il Tribunale ha compensato le spese legali tra le parti, in considerazione della reciproca soccombenza.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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