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TRIBUNALE DI BENEVENTO

Sentenza n. 1930/2021 del 04-10-2021

principi giuridici

La clausola "a prima richiesta" inserita in un contratto di garanzia autonoma comporta l'attribuzione al creditore beneficiario del potere di esigere dal garante il pagamento immediato del debito garantito, a prescindere da qualsiasi accertamento in ordine all'effettiva esistenza, validità e misura dell'obbligazione garantita, salvo che dal contenuto della convenzione negoziale risulti una diversa volontà delle parti.

Nel contratto autonomo di garanzia, il garante non può sollevare eccezioni basate sull'inesistenza o invalidità del rapporto garantito, con il limite dell'exceptio doli nei casi di escussione della garanzia con dolo, mala fede o abuso manifesto, o nei casi di illiceità della causa del rapporto garantito o di contrarietà a norme di ordine pubblico, atteso il collegamento funzionale tra i due rapporti.

In tema di contratti di apertura di credito, l'usurarietà degli interessi va valutata con riferimento al momento della conclusione dei singoli contratti, qualora questi siano successivi e diversi dall'originario contratto di conto corrente bancario.

La decisione della Commissione Europea che sanziona l'illegittimità del parametro ### presuppone, per la sua applicazione, la prova dell'esistenza dell'intesa restrittiva, dell'illiceità della stessa mediante allegazione dell'accertamento, in sede amministrativa, dell'intesa anticoncorrenziale e della connessione tra questa ed il contratto a valle.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Contratto di Fideiussione Autonoma e Usurarietà Originaria: Limiti all'Opponibilità delle Eccezioni


La pronuncia in esame affronta un'opposizione a decreto ingiuntivo basata su presunte irregolarità in un contratto di conto corrente bancario con aperture di credito, garantito da fideiussioni. La società debitrice principale e i fideiussori contestavano la legittimità del credito ingiunto, adducendo l'applicazione di interessi ultralegali e usurari, commissioni di massimo scoperto (CMS) non dovute, anatocismo, nonché l'invalidità delle fideiussioni.
Il Tribunale ha rigettato le eccezioni di nullità delle fideiussioni, rilevando che si trattava di contratti autonomi di garanzia. In tali contratti, il garante si obbliga a pagare "a semplice richiesta scritta" il debito del garantito, derogando alla disciplina ordinaria della fideiussione e attribuendo al creditore il diritto di esigere il pagamento immediato, indipendentemente dall'accertamento dell'esistenza, validità e misura dell'obbligazione garantita.
Tuttavia, il giudice ha precisato che l'autonomia dell'obbligazione del garante non è assoluta. Sussiste un limite all'opponibilità delle eccezioni, rappresentato dall'”exceptio doli”, che ricorre in caso di escussione della garanzia con dolo, mala fede o abuso manifesto, oppure in presenza di illiceità della causa del rapporto garantito o contrarietà a norme di ordine pubblico. In tali ipotesi, il vizio che inficia il rapporto principale si trasmette al rapporto di garanzia, in virtù del collegamento funzionale tra i due.
Nel caso specifico, gli opponenti avevano dedotto l'usurarietà originaria dei tassi di interesse applicati alle aperture di credito, eccependo l'illiceità del rapporto e l'inammissibilità di conseguire un profitto illecito attraverso la garanzia autonoma. Il Tribunale ha ritenuto fondata tale doglianza, accogliendo le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio (CTU) che aveva riscontrato la pattuizione di interessi usurari sin dall'origine dei contratti di apertura di credito.
Il giudice ha chiarito che, ai fini della verifica dell'usurarietà, occorre fare riferimento ai tassi soglia vigenti al momento della conclusione dei singoli contratti di apertura di credito, in quanto successivi e diversi dall'originario contratto di conto corrente. Di conseguenza, il Tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo e ha condannato gli opponenti al pagamento di una somma inferiore, ricalcolata dal CTU, senza applicazione di interessi (stante l'accertata usura originaria), se non quelli legali dalla data della sentenza.
Il Tribunale ha respinto l'eccezione di nullità del contratto di conto corrente per illegittima applicazione del parametro ### rilevando che gli opponenti non avevano fornito la prova della partecipazione della banca all'intesa anticoncorrenziale, né del nesso causale tra tale intesa e il contratto a valle.
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Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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