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TRIBUNALE DI BENEVENTO

Sentenza n. 1938/2022 del 23-08-2022

principi giuridici

Il difensore che, nell'ambito di un mandato professionale per il risarcimento dei danni derivanti da sinistro stradale, ometta di convenire in giudizio il proprietario del veicolo, litisconsorte necessario, incorre in responsabilità professionale per negligente adempimento dell'incarico.

L'omessa tempestiva comunicazione al cliente dell'esito negativo del giudizio, unitamente alla mancata impugnazione della sentenza di rigetto, pur in presenza di mandato alle liti che contempli tale possibilità, e al decorso del termine di prescrizione per proporre domande risarcitorie alternative, integra inadempimento colposo del difensore, causalmente connesso al danno subito dal cliente.

In materia di responsabilità civile professionale, la compagnia assicuratrice è tenuta a manlevare l'assicurato dalle conseguenze patrimoniali derivanti da una sentenza di condanna, corrispondendo direttamente al danneggiato le somme dovute a titolo di risarcimento, qualora sussistano i presupposti di validità ed operatività della polizza assicurativa e non ricorrano clausole di esclusione o limitazione della garanzia applicabili al caso concreto.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Errore professionale dell'avvocato e risarcimento del danno: responsabilità e nesso causale


La pronuncia in esame affronta un caso di responsabilità professionale di un avvocato, chiamato a rispondere per gli errori commessi nella gestione di una pratica di risarcimento danni derivanti da un incidente stradale.
La vicenda trae origine da un sinistro nel quale un soggetto, trasportato a bordo di un veicolo, riportava gravi lesioni. Il trasportato conferiva mandato a un legale per ottenere il risarcimento dei danni subiti. L'avvocato intraprendeva un'azione legale, ma commetteva una serie di errori procedurali e strategici. In particolare, citava in giudizio il conducente non proprietario del veicolo, omettendo di convenire il proprietario, litisconsorte necessario. Inoltre, l'azione veniva impostata in modo da precludere la possibilità di invocare, in via subordinata, altre azioni risarcitorie. Il Tribunale adito rigettava la domanda, e l'avvocato ometteva di comunicare tempestivamente l'esito al cliente e di impugnare la sentenza, lasciando altresì decorrere i termini di prescrizione per ulteriori azioni.
Il danneggiato, insoddisfatto dell'operato del legale, intraprendeva quindi una nuova azione legale, questa volta nei confronti dell'avvocato, per responsabilità professionale. Il Tribunale, esaminati i fatti, ha ritenuto fondata la domanda del danneggiato. Il giudice ha accertato che l'avvocato era incorso in gravi errori professionali, non avendo agito con la diligenza necessaria per tutelare gli interessi del cliente. In particolare, sono stati contestati l'erronea impostazione della causa, l'omessa citazione del litisconsorte necessario, la mancata impugnazione della sentenza sfavorevole e il decorso dei termini di prescrizione.
Il Tribunale ha quindi condannato l'avvocato a risarcire al danneggiato i danni subiti, quantificati tenendo conto del danno biologico accertato tramite CTU, delle spese mediche sostenute e del danno non patrimoniale, comprensivo del danno morale e della perdita di chance.
Parallelamente, il Tribunale ha accolto la domanda di manleva proposta dall'avvocato nei confronti della propria compagnia assicurativa per la responsabilità professionale, condannando quest'ultima a tenere indenne il professionista dalle conseguenze patrimoniali della condanna. Il giudice ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'operatività della polizza, non ravvisando elementi ostativi alla garanzia assicurativa.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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