TRIBUNALE DI BENEVENTO
Sentenza n. 927/2023 del 19-04-2023
principi giuridici
La firma apposta dall'avallante ad una cambiale dà luogo esclusivamente ad una obbligazione cartolare, non configurandosi quale promessa di pagamento idonea a fondare un'azione ex art. 1988 c.c. nei rapporti tra avallante e avallato.
In materia di prescrizione, il deposito di documenti a supporto di un'eccezione formulata sin dall'atto introduttivo non è tardivo qualora avvenga in un momento successivo, in risposta a difese compiutamente articolate dalla controparte solo in una fase processuale successiva.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Avallo e Prescrizione: Limiti all'Azione di Recupero Crediti
La pronuncia in esame trae origine dall'opposizione a un decreto ingiuntivo fondato su effetti cambiari e un assegno bancario. La vicenda, giunta al vaglio del Tribunale, ha sollevato questioni cruciali in merito alla natura dell'obbligazione assunta da una delle parti e all'applicabilità dell'istituto della prescrizione.
Nel caso di specie, il creditore aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di una somma ingente, basandosi su quindici cambiali e un assegno. L'ingiunto si opponeva, eccependo la prescrizione dei titoli e contestando la propria qualifica di debitore principale, sostenendo di aver agito unicamente come avallante.
Il Tribunale, esaminando attentamente i titoli, ha accolto l'opposizione. In particolare, ha riconosciuto la qualità di avallante dell'opponente rispetto alle cambiali, evidenziando come la sua firma fosse apposta in calce a quella del debitore principale. Tale qualifica, secondo il giudice, esclude la possibilità di considerare le cambiali come promesse di pagamento o riconoscimenti di debito nei confronti dell'avallante, limitando l'obbligazione di quest'ultimo alla sola natura cartolare. Di conseguenza, una volta prescritta l'azione cartolare, gli effetti cambiari non possono più essere fatti valere nei confronti dell'avallante.
Quanto all'assegno bancario, il Tribunale ha accolto l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente. Nonostante il creditore avesse sostenuto la tardività dell'eccezione, il giudice ha ritenuto che la produzione documentale fosse tempestiva, in quanto successiva alla contestazione specifica sollevata dalla controparte. Accertato il decorso del termine decennale tra la notifica di un precedente atto di precetto e la notifica del decreto ingiuntivo opposto, l'azione basata sull'assegno è stata ritenuta prescritta.
In definitiva, il Tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo, condannando il creditore al pagamento delle spese legali. La decisione sottolinea l'importanza di distinguere la figura dell'avallante da quella del debitore principale nell'ambito delle obbligazioni cartolari e ribadisce l'operatività dell'istituto della prescrizione quale limite all'esercizio dell'azione di recupero crediti.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.