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TRIBUNALE DI BENEVENTO

Sentenza n. 1221/2025 del 10-10-2025

principi giuridici

In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, il gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, surrogatosi al finanziatore, vanta un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, volto a riacquisire risorse pubbliche, cui è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti agevolati di cui all'art. 17 del D.Lgs. 46/1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie.

La declaratoria di nullità della fideiussione che ricalchi lo schema ABI esaminato dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005 postula che la fideiussione sia qualificabile come omnibus, gravando sulla parte che eccepisce la nullità l'onere di provare la sussistenza dei presupposti di fatto.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Opposizione a Cartella di Pagamento: Natura Pubblicistica del Credito e Onere Probatorio nelle Fideiussioni Omnibus


La sentenza in commento affronta una controversia originata dall'opposizione a una cartella di pagamento emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, su ruolo straordinario di Medio Credito Centrale - Banca del Mezzogiorno S.p.A. (MCC), a seguito dell'escussione di una garanzia a prima richiesta. Tale garanzia era stata rilasciata in relazione a finanziamenti erogati da Unicredit S.p.A. a una società, con la prestazione di fideiussione da parte di una persona fisica, operazioni ammesse alla garanzia del Fondo pubblico per le PMI.
La società e il fideiussore contestavano la cartella, eccependo, tra l'altro, l'assenza di un titolo esecutivo, la mancata produzione dell'originale della garanzia fideiussoria e la decadenza di MCC dall'azione contro il fideiussore per violazione dei termini previsti dall'art. 1957 del codice civile. Contestavano, inoltre, la validità di eventuali clausole derogatorie peggiorative.
Il Tribunale ha rigettato l'opposizione. In primo luogo, ha affermato la natura pubblicistica del credito vantato da MCC, derivante dalla sua surrogazione nei diritti del finanziatore originario a seguito dell'escussione della garanzia del Fondo PMI. Richiamando la giurisprudenza di legittimità, il giudice ha sottolineato come il diritto di MCC non sia volto al recupero del credito di diritto comune originato dal finanziamento, ma alla riacquisizione di risorse pubbliche. Pertanto, è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti agevolati, mediante iscrizione a ruolo, senza necessità di un preventivo titolo esecutivo.
In secondo luogo, il Tribunale ha ritenuto irrilevante la mancata produzione dell'originale della garanzia fideiussoria, in quanto l'esistenza della garanzia risultava comunque accertata dalla documentazione in atti e dalle stesse proposte transattive della società debitrice.
Infine, il giudice ha respinto l'eccezione di decadenza dall'azione contro il fideiussore. Pur riconoscendo la potenziale nullità delle clausole di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. nelle fideiussioni omnibus, in adesione alla pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione, il Tribunale ha evidenziato che la parte opponente non aveva prodotto in giudizio il provvedimento della Banca d'Italia che aveva accertato l'illecito anticoncorrenziale delle clausole ABI. Di conseguenza, non era stata fornita la prova della sussistenza dei presupposti per la declaratoria di nullità della clausola derogatoria. Il Tribunale ha precisato che il principio iura novit curia non può essere invocato per supplire all'onere probatorio in relazione a provvedimenti amministrativi, come quello della Banca d'Italia.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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