TRIBUNALE DI BENEVENTO
Sentenza n. 1501/2025 del 11-12-2025
principi giuridici
In tema di cessione di crediti in blocco ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione in giudizio del contratto di cessione o dell'elenco dei crediti ceduti non esonera il giudice dal compito di verificare se, a fronte delle emergenze di fatto, il credito azionato fosse, in ragione del titolo e del tempo della sua origine, compreso tra le pretese trasferite alla cessionaria o fosse, al contrario, annoverabile, sotto l'uno e/o l'altro profilo, tra i crediti esclusi dalla cessione.
La riproduzione in un contratto di fideiussione delle clausole dichiarate illecite dall'Autorità Garante, in quanto attuative di intese restrittive della libera concorrenza, comporta la nullità parziale del contratto ai sensi degli artt. 2, comma 3, della legge n. 287 del 1990 e 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.
La decadenza del creditore dal diritto di agire nei confronti del fideiussore ai sensi dell'art. 1957, comma 1, c.c., conseguente all'inutile decorso del termine semestrale ivi previsto, è opponibile al creditore stesso qualora il contratto di fideiussione, pur prevedendo il pagamento "a prima richiesta", non contenga una rinuncia esplicita del fideiussore ad avvalersi della predetta decadenza.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
Il testo anonimizzato del provvedimento è riservato agli Utenti Professionali ed è visibile tramite permalink solo previa accettazione dei Termini di Servizio. Poiché la corretta interpretazione delle decisioni giurisdizionali richiede specifiche competenze tecniche, la lettura autonoma da parte di soggetti non qualificati non sostituisce in alcun modo una consulenza legale ed è inidonea per valutare casi concreti o assumere iniziative, per le quali resta indispensabile rivolgersi a un Avvocato.




sintesi e commento
Fideiussione: tra nullità parziale per violazione antitrust e decadenza del creditore
Una recente pronuncia del Tribunale di Benevento ha affrontato una complessa vicenda relativa a un'opposizione a decreto ingiuntivo, sollevando questioni di diritto bancario e contrattuale di notevole interesse. Il caso trae origine da un contratto di mutuo stipulato da una società, poi dichiarata fallita, e garantito da una fideiussione. La società finanziaria, cessionaria del credito originario, aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti del fideiussore, il quale si era opposto, contestando la legittimazione attiva della società, la validità della fideiussione e invocando la decadenza del creditore ai sensi dell'articolo 1957 del codice civile.
Il Tribunale, dopo aver esaminato le eccezioni sollevate, ha accolto l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo. In primo luogo, il giudice ha affrontato la questione della legittimazione attiva della società finanziaria, cessionaria del credito. Pur riconoscendo la necessità di una prova rigorosa della cessione in blocco dei crediti, il Tribunale ha ritenuto che, nel caso specifico, la documentazione prodotta fosse sufficiente a dimostrare l'effettiva cessione del credito e, di conseguenza, la legittimazione della società finanziaria ad agire in giudizio.
Tuttavia, il fulcro della decisione risiede nell'analisi della natura giuridica della fideiussione e delle conseguenze derivanti dalla sua eventuale nullità parziale. Il Tribunale ha escluso che la garanzia potesse qualificarsi come contratto autonomo di garanzia, aderendo a un orientamento giurisprudenziale che valorizza la funzione satisfattoria tipica della fideiussione rispetto alla funzione indennitaria propria del contratto autonomo.
Accertata la natura di fideiussione, il giudice ha poi affrontato la questione della nullità parziale del contratto, in relazione alla conformità delle clausole contrattuali ai modelli standard ABI (Associazione Bancaria Italiana), ritenuti lesivi della concorrenza. Il Tribunale ha rilevato la riproduzione di tali schemi nel contratto in esame, con conseguente nullità parziale delle clausole che escludevano, tra l'altro, l'applicazione del termine semestrale di decadenza previsto dall'articolo 1957 del codice civile.
Tale nullità, secondo il Tribunale, si è sostanziata anche in ragione della violazione della normativa consumeristica, in quanto il fideiussore, non rivestendo la qualità di rappresentante legale della società garantita, doveva essere considerato come consumatore.
La conseguenza di tale accertamento è stata l'applicazione dell'articolo 1957 del codice civile, con la conseguente decadenza del creditore dal diritto di far valere la fideiussione nei confronti del garante, per non aver agito nei termini previsti dalla legge.
Infine, il Tribunale ha precisato che, anche qualora la garanzia fosse stata qualificata come contratto autonomo, l'eccezione di prescrizione decennale, tempestivamente sollevata dall'opponente, sarebbe stata comunque fondata, in quanto il contratto autonomo di garanzia non rende il garante coobbligato solidalmente col debitore.
In definitiva, la sentenza del Tribunale di Benevento si segnala per la sua approfondita analisi delle questioni giuridiche sollevate, con particolare riferimento alla distinzione tra fideiussione e contratto autonomo di garanzia, alla nullità parziale delle fideiussioni conformi ai modelli ABI e alla decadenza del creditore ai sensi dell'articolo 1957 del codice civile.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.