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TRIBUNALE DI BERGAMO

Sentenza n. 3170/2016 del 02-11-2016

principi giuridici

In materia di contratto d'opera intellettuale, l'incarico professionale può essere validamente conferito anche in forma verbale, salvo che la legge non richieda la forma scritta ad substantiam o ad probationem.

In materia di contratto d'opera intellettuale, la prova del conferimento dell'incarico professionale può essere desunta da elementi presuntivi, quali la sottoscrizione di documenti predisposti dal professionista e la testimonianza di soggetti presenti al conferimento dell'incarico.

In materia di contratto d'opera intellettuale, la contestazione del compenso richiesto dal professionista deve essere specifica e non generica, tenuto conto della tipologia e della complessità del lavoro svolto.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Validità dell'Incarico Verbale e Responsabilità dei Proprietari Immobiliari per Prestazione Professionale


La pronuncia in esame affronta la questione della validità di un incarico professionale conferito verbalmente e della conseguente responsabilità dei proprietari di un immobile per il pagamento della prestazione d'opera intellettuale.
La vicenda trae origine dalla richiesta di un professionista, nello specifico un geometra, di vedersi corrisposto il compenso per l'attività svolta in relazione alla redazione di un progetto di ristrutturazione di un fabbricato. Il professionista sosteneva di aver ricevuto l'incarico direttamente dai proprietari dell'immobile, mentre questi ultimi contestavano tale circostanza, affermando che l'incarico era stato conferito da una società promissaria acquirente dell'immobile, interessata alla sua ristrutturazione e successiva vendita.
Il Tribunale ha ritenuto fondata la domanda del professionista, basandosi principalmente sulle testimonianze raccolte durante l'istruttoria. In particolare, sono state considerate decisive le dichiarazioni di un mediatore e di un amministratore della società promissaria acquirente, i quali hanno confermato che l'incarico era stato conferito dai proprietari dell'immobile, anche se nell'ambito di un interesse della società all'ottenimento delle autorizzazioni necessarie per la ristrutturazione.
Il giudice ha evidenziato che la circostanza che la società avesse un interesse all'ottenimento delle autorizzazioni amministrative non escludeva che l'incarico fosse stato conferito dai proprietari, i quali, di conseguenza, erano tenuti a sostenere i costi del professionista. Inoltre, il Tribunale ha sottolineato che l'incarico professionale può essere validamente conferito anche verbalmente, non essendo richiesta una forma specifica per la sua validità.
Infine, il Tribunale ha ritenuto congruo il compenso richiesto dal professionista in relazione alla tipologia del lavoro svolto, consistente nella redazione di un progetto di ristrutturazione di un fabbricato destinato alla realizzazione di numerose unità abitative, ritenendo superfluo l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio per la verifica della conformità del compenso alle tariffe professionali. Pertanto, i proprietari sono stati condannati in solido al pagamento del compenso richiesto dal professionista, oltre alle spese legali.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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