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TRIBUNALE DI BERGAMO

Sentenza n. 349/2020 del 10-02-2020

principi giuridici

La legittimazione passiva in un giudizio attiene al profilo processuale e sussiste qualora dalla domanda giudiziale emergano elementi tali da giustificare l'azione nei confronti di un determinato soggetto, distinguendosi dalla titolarità del diritto, che concerne il profilo sostanziale e richiede che il diritto fatto valere afferisca effettivamente alla sfera soggettiva del soggetto passivo.

L'accettazione tacita dell'eredità, ai sensi dell'art. 475 c.c., richiede il compimento di un atto che presupponga necessariamente la volontà di accettare e che il chiamato non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede, dovendosi escludere la sussistenza di tale accettazione qualora manchi la prova di una manifestazione di volontà in tal senso da parte del chiamato.

Il diritto di accettare l'eredità, ai sensi dell'art. 480 c.c., si prescrive in dieci anni, e ciascun chiamato può liberamente scegliere se e quando accettare o rinunciare all'eredità entro tale termine.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Accettazione Tacita dell'Eredità: la Volontà quale Elemento Costitutivo


Una recente sentenza del Tribunale di ### ha affrontato una controversia relativa all'opposizione a un decreto ingiuntivo, incentrata sulla contestata qualità di eredi delle opponenti e sulla validità della loro successiva rinuncia all'eredità.
Nel caso di specie, una società creditrice aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di due soggetti, in quanto ritenuti eredi di un fideiussore che aveva garantito un debito della società debitrice principale. Le ingiunte si opponevano al decreto, eccependo la carenza di legittimazione passiva, fondata sulla rinuncia all'eredità. La società creditrice, al contrario, sosteneva che le opponenti avessero tacitamente accettato l'eredità in data anteriore alla rinuncia, rendendo quest'ultima inefficace. A sostegno di tale tesi, la società opposta produceva una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dalla madre delle opponenti, nella quale si affermava che le figlie avevano accettato l'eredità.
Il Tribunale, pur riconoscendo la legittimazione passiva delle opponenti, in ragione della dichiarazione sostitutiva che aveva ingenerato un ragionevole affidamento sulla loro qualità di eredi, ha accolto l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo. Il giudice ha fondato la decisione sulla distinzione tra legittimazione passiva e titolarità del diritto, sottolineando come la prima attenga al profilo processuale, mentre la seconda a quello sostanziale.
Nel merito, il Tribunale ha evidenziato come l'accettazione tacita dell'eredità, ai sensi dell'art. 475 del codice civile, richieda il compimento di un atto che presupponga necessariamente la volontà di accettare e che il chiamato all'eredità non avrebbe il diritto di compiere se non nella qualità di erede. Tale volontà, secondo il giudice, costituisce un elemento costitutivo della fattispecie. Nel caso in esame, la dichiarazione resa dalla madre delle opponenti non era sufficiente a dimostrare la volontà di queste ultime di accettare l'eredità, non essendo stata da loro sottoscritta né essendo stata prodotta alcuna procura che conferisse alla madre il potere di manifestare tale volontà in loro nome. Il Tribunale ha inoltre rilevato che la società creditrice, in caso di incertezza, avrebbe potuto esperire un'azione interrogatoria ai sensi dell'art. 481 del codice civile.
Di conseguenza, il Tribunale ha ritenuto valida ed efficace la rinuncia all'eredità, intervenuta in data successiva alla notifica del decreto ingiuntivo, in quanto esercitata entro il termine decennale di prescrizione del diritto di accettare l'eredità. Per l'effetto, ha ordinato la cancellazione delle iscrizioni ipotecarie gravanti sui beni di proprietà delle opponenti.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
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testo integrale


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