TRIBUNALE DI BERGAMO
Sentenza n. 411/2021 del 15-07-2021
principi giuridici
Nel rito del lavoro, la tardiva costituzione in giudizio del convenuto determina la preclusione assoluta processuale tanto in merito alle eccezioni difensive, quanto alla prova ed alla produzione di documenti, ai sensi dell'art. 416 c.p.c.
In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, incombe sul datore di lavoro l'onere di allegare e provare l'esistenza del giustificato motivo oggettivo, inclusa l'impossibilità di repêchage del lavoratore in altre posizioni lavorative.
In caso di licenziamento illegittimo, l'indennità sostitutiva del preavviso è compatibile con la tutela obbligatoria, stante il carattere meramente risarcitorio di quest'ultima.
In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore deve provare la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro supplementare grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo.
Il danno non patrimoniale causato da inadempimento contrattuale presuppone la sussistenza di un pregiudizio concreto sofferto dal titolare dell'interesse leso, sul quale grava l'onere della relativa allegazione e prova, anche attraverso presunzioni semplici.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Licenziamento per Giustificato Motivo Oggettivo: Onere della Prova e Tutele del Lavoratore
La pronuncia in esame affronta una controversia di lavoro originata da un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, contestato da un lavoratore assunto con contratto part-time. Il lavoratore lamentava l'illegittimità del licenziamento, il mancato pagamento dell'indennità sostitutiva di preavviso, differenze retributive, il mancato pagamento del lavoro supplementare svolto e il risarcimento del danno da stress psico-fisico.
Il Tribunale ha preliminarmente evidenziato le conseguenze processuali della tardiva costituzione in giudizio del datore di lavoro, che ha comportato la preclusione all'ammissione delle prove documentali e testimoniali offerte.
Quanto al licenziamento, il Giudice ha ricordato che, in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, grava sul datore di lavoro l'onere di provare l'effettiva sussistenza delle ragioni inerenti all'attività produttiva, l'organizzazione del lavoro o il funzionamento dell'azienda, nonché l'impossibilità di una diversa utilizzazione del lavoratore in mansioni diverse da quelle precedentemente svolte (il cosiddetto repêchage). Nel caso di specie, la tardiva costituzione del datore di lavoro ha impedito l'assolvimento di tale onere probatorio, determinando l'accoglimento della domanda di tutela obbligatoria e la condanna alla riassunzione del lavoratore o, in alternativa, al pagamento di un'indennità risarcitoria.
Il Tribunale ha poi riconosciuto il diritto del lavoratore all'indennità sostitutiva di preavviso, sottolineando che, in caso di licenziamento illegittimo, tale indennità è compatibile con la tutela obbligatoria, in quanto compensa il danno derivante dalla mancata concessione del preavviso.
In relazione alle differenze retributive, il Giudice ha accolto le pretese del lavoratore relative al mancato pagamento parziale di alcune mensilità e delle competenze di fine rapporto, in quanto non contestate dal datore di lavoro. Ha inoltre riconosciuto il diritto al pagamento integrale delle retribuzioni per i mesi in cui il datore di lavoro aveva eccepito l'assenza del lavoratore, non avendo fornito prova sufficiente a riguardo.
Con riguardo al lavoro supplementare, il Tribunale, sulla base delle prove testimoniali acquisite, ha accertato che il lavoratore aveva svolto un orario di lavoro superiore a quello previsto dal contratto part-time, condannando il datore di lavoro al pagamento delle relative maggiorazioni retributive previste dal contratto collettivo applicato.
Infine, il Giudice ha rigettato la domanda di risarcimento del danno da stress psico-fisico, ritenendo che il lavoratore non avesse fornito alcuna prova della sussistenza del lamentato pregiudizio.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.