TRIBUNALE DI BERGAMO
Sentenza n. 1120/2022 del 10-05-2022
principi giuridici
In tema di divisione giudiziale di un compendio immobiliare ereditario, l'art. 718 c.c. trova deroga, ai sensi dell'art. 720 c.c., non solo nel caso di mera non divisibilità dei beni, ma anche in ogni ipotesi in cui gli stessi non siano comodamente divisibili, allorché, pur risultando il frazionamento materialmente possibile sotto l'aspetto strutturale, non siano tuttavia realizzabili porzioni suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento, non compromesse da servitù, pesi o limitazioni eccessive, e non richiedenti opere complesse o di notevole costo, ovvero porzioni che, sotto l'aspetto economico-funzionale, risulterebbero sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell'intero.
La disciplina di ripartizione dei debiti e pesi ereditari tra i coeredi, in proporzione delle loro quote, opera solo per quei debiti e pesi presenti nel patrimonio del de cuius al momento della morte, nonché per quelli sorti in immediata conseguenza della successione ereditaria, ossia in occasione e per effetto della morte, non già per i debiti venuti occasionalmente ad esistenza dopo la morte di quello e, in ogni caso, l'erede che ha anticipato dette spese è tenuto a chiedere il rimborso agli altri eredi, salvo che non si tratti di spese eccessive, sostenute contro la loro volontà.
In tema di divisione ereditaria, qualora non sia possibile formare porzioni omogenee in natura, il giudice può attribuire a ciascun erede una quota ideale dell'intero compendio, comprensiva di beni mobili, immobili e crediti, proporzionale alla rispettiva quota ereditaria.
L'iscrizione ipotecaria eseguita da un creditore di un coerede su beni facenti parte della massa ereditaria produce effetto, ai sensi dell'art. 2825 c.c., limitatamente alla quota di beni che verrà assegnata al debitore in sede di divisione, sempre che l'iscrizione sia anteriore alla trascrizione della domanda di divisione giudiziale.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Divisione Ereditaria: Comoda Divisibilità, Stima dei Beni e Formazione delle Porzioni
La pronuncia in esame trae origine da un'azione di divisione ereditaria promossa da una figlia nei confronti della madre e del fratello, a seguito del decesso del padre. L'attrice chiedeva la ricostruzione dell'asse ereditario, comprensivo di beni mobili, immobili, quote societarie e disponibilità finanziarie, nonché la divisione dello stesso tra gli eredi secondo le quote di legge, con le necessarie operazioni di collazione, restituzione o imputazione.
I convenuti contestavano le pretese attoree, eccependo il difetto di legittimazione passiva della madre, rinunciataria all'eredità, e negando la sussistenza di atti donativi o simulati in favore del fratello.
Il Tribunale, con sentenza non definitiva, aveva già rigettato le domande di riduzione, simulazione e accertamento di atti donativi, disponendo lo scioglimento della comunione ereditaria tra i figli del de cuius e determinando l'asse da dividere, costituito dal 50% di un immobile sito in ###, dal terreno pertinenziale, dalla quota di partecipazione societaria pari al 33,33% di una S.r.l., nonché dal denaro e dai titoli esistenti sui conti intestati al de cuius e al 50% di quelli esistenti sui conti intestati alla coniuge.
Successivamente, il Tribunale ha disposto una serie di consulenze tecniche d'ufficio per la stima dei beni immobili, della partecipazione societaria e delle consistenze dei conti correnti bancari e dei depositi titoli.
Il fulcro della controversia si è concentrato sulla "comoda divisibilità" del compendio immobiliare, costituito da un capannone industriale e da un fabbricato adiacente adibito ad abitazione. Il CTU ha concluso per l'impossibilità di un materiale frazionamento del compendio, in quanto non compatibile con la normativa urbanistica locale e con il concetto di "comoda divisibilità" previsto dal codice civile, sia per le ingenti spese necessarie, sia per le numerose servitù che si dovrebbero costituire.
Il Tribunale, condividendo le conclusioni del CTU, ha escluso la possibilità di formare un progetto divisionale del compendio immobiliare nel rispetto delle quote di spettanza di ciascun condividente.
Quanto alle passività gravanti sull'eredità, il Tribunale ha escluso che potessero essere considerate tali le spese sostenute dalla moglie del de cuius, in quanto non provate e non oggetto di specifica domanda di rimborso.
In definitiva, il Tribunale ha dichiarato lo scioglimento della comunione ereditaria, formando due identiche porzioni di eguale valore e natura, ciascuna composta da una quota ideale di ¼ del compendio immobiliare, dal 16,665% della quota di partecipazione nella società ### S.r.l., e da una somma di denaro a titolo di disponibilità liquide e deposito titoli.
Il Tribunale ha altresì disposto che l'ipoteca iscritta nei confronti di uno degli eredi produca effetto rispetto alla porzione di ¼ del compendio immobiliare a lui spettante, sempre che ne ricorrano i presupposti.
Infine, il Tribunale ha compensato le spese di lite per la metà tra le parti, condannando l'attrice alla rifusione della restante quota in favore dei convenuti, in quanto soccombente rispetto alle domande ed eccezioni già decise con la sentenza non definitiva.
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