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TRIBUNALE DI BERGAMO

Sentenza n. 1322/2022 del 26-05-2022

principi giuridici

In sede di divorzio, il diritto all'assegno divorzile, avente funzione assistenziale, compensativa e perequativa, è escluso qualora il richiedente abbia instaurato una stabile convivenza more uxorio, dalla quale derivino reciproci obblighi di assistenza morale e materiale, salvo che non siano dimostrate, e non abbiano già trovato soddisfazione, specifiche ragioni di natura compensativa derivanti da scelte condivise durante il matrimonio che abbiano comportato il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti.

In sede di divorzio, la determinazione dell'assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente deve avvenire considerando le esigenze del figlio, il tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo le capacità di lavoro professionale o casalingo.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Assegno Divorzile Negato: Stabile Convivenza e Autosufficienza Economica Ostacolano la Richiesta


La pronuncia in commento affronta una controversia in materia di divorzio, in cui un uomo chiedeva la cessazione degli effetti civili del matrimonio, mentre la moglie domandava la conferma dell'assegno divorzile e un aumento del contributo per il mantenimento della figlia maggiorenne non autosufficiente.
Nel caso di specie, i coniugi si erano separati consensualmente anni prima, stabilendo un assegno di mantenimento per la moglie, subordinato alla sua capacità di raggiungere una determinata soglia di reddito. L'uomo, nel ricorso per il divorzio, chiedeva la revoca di tale assegno, sostenendo che la donna avesse intrapreso una stabile convivenza con un altro uomo e che fosse economicamente autosufficiente. La donna, dal canto suo, contestava la stabilità della relazione e rivendicava il diritto all'assegno, o in subordine, un aumento del contributo per la figlia.
Il Tribunale, dopo aver rigettato le istanze istruttorie della donna in quanto ritenute inammissibili e irrilevanti, ha accolto la domanda di divorzio, ma ha negato l'assegno divorzile alla moglie. I giudici hanno motivato la decisione rilevando che la donna non aveva dimostrato di non essere in grado di procurarsi i mezzi di sussistenza per ragioni oggettive, né di aver contribuito in modo significativo alla formazione del patrimonio familiare durante il matrimonio. Al contrario, è emerso che la donna svolgeva attività lavorativa e percepiva un reddito mensile, dimostrando una capacità lavorativa generica sufficiente a garantirle l'autosufficienza economica.
Inoltre, il Tribunale ha valorizzato la stabile relazione sentimentale intrattenuta dalla donna con un altro uomo, ritenendo che tale convivenza, pur non formalizzata, avesse estinto il diritto alla componente assistenziale dell'assegno divorzile. I giudici hanno richiamato la giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui l'instaurazione di un nuovo legame affettivo comporta reciproci obblighi di assistenza morale e materiale, sostituendo il precedente vincolo matrimoniale sotto il profilo della tutela assistenziale.
Quanto al mantenimento della figlia, il Tribunale ha confermato l'importo già stabilito in sede presidenziale, ritenendolo congruo in relazione alle condizioni economiche dei genitori e alle esigenze della figlia, precisando che le spese straordinarie, come quelle per l'università, dovevano essere ripartite in parti uguali tra i genitori secondo il protocollo del Tribunale.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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