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TRIBUNALE DI BERGAMO

Sentenza n. 1332/2022 del 27-05-2022

principi giuridici

La depenalizzazione del delitto di ingiuria, ai sensi dell'art. 594 c.p., non esclude la configurabilità dell'illecito civile di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), D.Lgs. 7/2016, qualora talune espressioni offensive ledano l'onore e il decoro di una persona presente.

Il danno non patrimoniale derivante da lesione dell'onore e della reputazione non è in re ipsa, ma deve essere allegato e provato, anche tramite presunzioni e notorio, tenendo conto della rilevanza dell'offesa e della posizione sociale della vittima.

La contumacia del convenuto non consente l'applicazione dell'art. 96 c.p.c.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Offesa all'Onore e Sanzioni Civili: Un Caso di Ingiuria in Assemblea Condominiale


Una recente sentenza del Tribunale Ordinario di ### ha affrontato un caso di responsabilità extracontrattuale derivante da espressioni lesive proferite durante un'assemblea condominiale. La vicenda trae origine da un'assemblea condominiale in cui un soggetto, rivolgendosi a un ex amministratore del condominio, ha formulato accuse relative a presunte irregolarità nella gestione contabile, ipotizzando la mancanza di ingenti somme di denaro. Tali affermazioni, percepite come lesive della reputazione e dell'onore dell'ex amministratore, hanno dato origine a un'azione legale per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
Il Tribunale, valutate le prove testimoniali e l'audio della registrazione dell'assemblea, ha ritenuto sussistente l'illecito civile di ingiuria, sanzionato dal D.Lgs. 7/2016 a seguito della depenalizzazione del reato di ingiuria. I giudici hanno evidenziato come le espressioni utilizzate abbiano leso l'onore e il decoro dell'attore, insinuando una cattiva gestione amministrativa e, implicitamente, condotte appropriative o negligenti.
Nel quantificare il danno non patrimoniale, il Tribunale ha fatto riferimento ai principi consolidati della giurisprudenza, che richiedono l'allegazione e la prova delle conseguenze lesive derivanti dall'offesa, potendo tale prova essere fornita anche tramite presunzioni e considerando la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima. Nel caso di specie, è stato ritenuto congruo presumere un danno all'onore, tenuto conto del disagio subito dall'attore e della lesione alla sua reputazione professionale, anche alla luce dei pregressi incarichi di amministratore e della sua pregressa carica associativa.
Il Tribunale ha altresì condannato il convenuto al pagamento di una sanzione pecuniaria civile, prevista dall'art. 4 del D.Lgs. 7/2016, commisurata alla gravità dell'illecito. È stata invece rigettata la domanda di condanna al pagamento di una somma a titolo di riparazione pecuniaria proporzionale alla gravità dell'ingiuria, ritenendo inapplicabile al caso di specie la normativa in materia di diffamazione a mezzo stampa. Infine, la domanda di condanna per lite temeraria è stata respinta, in ragione della contumacia del convenuto.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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