TRIBUNALE DI BERGAMO
Sentenza n. 2544/2022 del 23-11-2022
principi giuridici
La presunzione di comunione del muro di confine, stabilita dall'art. 880 c.c., è superata qualora si accerti che il muro sia stato edificato interamente su un solo fondo confinante, determinando l'acquisto per accessione ai sensi dell'art. 934 c.c.
Il proprietario che esegue lavori di demolizione sul proprio fondo è tenuto ad adottare le cautele necessarie per evitare danni all'edificio confinante, rispondendo a titolo di responsabilità extracontrattuale, ai sensi dell'art. 2043 c.c., dei danni derivanti dalla demolizione qualora, pur consapevole della possibile instabilità del complesso edificato, ometta di approntare le cautele necessarie a evitare pregiudizio all'altrui fabbricato aderente.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Demolizione Imprudente e Responsabilità per Danni all'Immobile Confinante
La pronuncia in commento affronta una controversia relativa ai danni subiti da un immobile a seguito di lavori di demolizione eseguiti su un fondo limitrofo. La vicenda trae origine dalla domanda di risarcimento presentata da un soggetto, proprietario di un edificio residenziale, nei confronti di una società, proprietaria di un'area adiacente precedentemente occupata da capannoni industriali. L'attore lamentava che la demolizione di parte del muro di confine, eseguita dalla società convenuta nell'ambito delle operazioni di smantellamento dei capannoni, avesse compromesso la stabilità del suo immobile, causando fessurazioni e infiltrazioni.
La società convenuta si difendeva eccependo, in primo luogo, la propria esclusiva proprietà del muro di confine e, in secondo luogo, negando il nesso causale tra le demolizioni e i danni lamentati, ipotizzando un concorso di colpa del danneggiato.
Il Tribunale, espletata una consulenza tecnica d'ufficio, ha accertato che il muro in questione era di proprietà esclusiva della società convenuta, in quanto interamente costruito sul suo fondo. Tuttavia, ha ritenuto sussistente la responsabilità della società per i danni causati all'immobile dell'attore.
I giudici hanno evidenziato che le operazioni di demolizione avevano alterato le condizioni statiche e materiche dei materiali coinvolti, causando le fessurazioni e le infiltrazioni riscontrate nell'immobile attoreo. In particolare, è stato sottolineato che, data la complessa situazione costruttiva tra i due fabbricati, era onere della società convenuta effettuare un'accurata analisi dei punti di contatto prima di procedere alla demolizione, al fine di evitare danni all'edificio confinante.
Il Tribunale ha quindi condannato la società al risarcimento dei danni, quantificati sulla base delle opere necessarie per ripristinare la stabilità dell'immobile e per eliminare le infiltrazioni. È stata esclusa, invece, la sussistenza di un concorso di colpa del danneggiato, in quanto la presenza di una scala realizzata dall'attore in aderenza al muro non aveva contribuito alla produzione dei danni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.