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TRIBUNALE DI BERGAMO

Sentenza n. 2579/2022 del 25-11-2022

principi giuridici

Il creditore, fino all'integrale pagamento del credito portato dal titolo esecutivo, è libero di intimare tanti precetti quanti ne reputi necessari per la riscossione del proprio credito.

La sostituzione della persona titolare dell'organo avente il potere di rappresentare in giudizio la persona giuridica non è causa di estinzione dell'efficacia della procura alle liti, la quale, essendo atto dell'ente e non dell'organo stesso, continua ad operare a meno che non sia revocata dal nuovo legale rappresentante.

In ragione della natura sostanziale dell'atto di precetto, non è obbligatoria l'allegazione della procura alle liti se già precedentemente conferita, in sede monitoria, e valida anche per l'esecuzione. Risulta irrilevante il difetto di procura sull'originale o sulla copia notificata, essendo valido il precetto non munito di mandato se il titolare del diritto risultante dal titolo esecutivo conferisce la procura dopo la notifica, in quanto la ratifica è ammissibile per qualsiasi atto giuridico di natura sostanziale.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Validità del Precetto: Allegazione della Procura e Mutamento del Legale Rappresentante


La sentenza in commento affronta una controversia relativa all'opposizione a un atto di precetto, sollevata da una società debitrice nei confronti di una società creditrice. La società debitrice contestava la validità del precetto, eccependo, tra l'altro, il difetto di procura ad litem e la mancata allegazione della stessa all'atto di precetto notificato.
Il Tribunale ha rigettato l'opposizione, ritenendola infondata. In primo luogo, il giudice ha chiarito che l'opposizione doveva vertere esclusivamente sull'atto di precetto specificamente impugnato, escludendo contestazioni relative ad atti precedenti, come la rinuncia a un precedente precetto.
Quanto alla questione della procura, il Tribunale ha osservato che la società creditrice aveva dichiarato nell'atto di precetto di agire in forza di una procura già esistente, rilasciata in precedenza in sede monitoria. Il giudice ha sottolineato che, in questo caso, non era necessaria l'allegazione della procura all'atto di precetto, in quanto la stessa era già valida ed efficace anche per la fase esecutiva.
Un ulteriore punto controverso riguardava il mutamento del legale rappresentante della società creditrice. Il Tribunale ha precisato che la sostituzione della persona fisica titolare dell'organo di rappresentanza non determina l'estinzione dell'efficacia della procura alle liti, a meno che non intervenga una revoca da parte del nuovo legale rappresentante. Nel caso specifico, non essendo stata provata alcuna revoca, la procura rilasciata dal precedente legale rappresentante è stata ritenuta valida ed efficace.
Infine, il Tribunale ha rigettato la domanda di condanna per lite temeraria, non ravvisando gli estremi della mala fede o della colpa grave nella condotta processuale della società debitrice.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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