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TRIBUNALE DI BERGAMO

Sentenza n. 351/2022 del 14-06-2022

principi giuridici

Il lavoratore, in caso di omesso versamento da parte del datore di lavoro delle quote di TFR al fondo di previdenza complementare a cui abbia aderito, è legittimato ad agire in surrogatoria, ai sensi dell'art. 2900 c.c., nei confronti del datore di lavoro inadempiente, previa costituzione in giudizio del fondo di previdenza complementare e previa dimostrazione dell'inerzia di quest'ultimo nell'escutere il datore di lavoro.

In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte, negoziale o legale, del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Legittimazione del Lavoratore all'Azione Surrogatoria per il Versamento di Quote TFR al Fondo di Previdenza Complementare


La pronuncia del Tribunale di Bergamo affronta una questione rilevante in materia di previdenza complementare, concernente la legittimazione del lavoratore ad agire in giudizio per ottenere il versamento, da parte del datore di lavoro, delle quote di trattamento di fine rapporto (TFR) destinate al fondo pensione, ma non versate.
Nel caso di specie, un lavoratore, avendo aderito a un fondo di previdenza complementare, lamentava il mancato versamento da parte della società datrice di lavoro delle quote di TFR e delle relative contribuzioni integrative, sia a carico dell'azienda che del dipendente, per un determinato periodo. Il lavoratore, pertanto, si rivolgeva al Tribunale del Lavoro chiedendo la condanna della società al versamento delle somme dovute al fondo pensione, oltre al pagamento di altre spettanze retributive. La società datrice di lavoro non si costituiva in giudizio, mentre il fondo pensione si costituiva evidenziando che l'unico legittimato ad agire per il recupero dei versamenti omessi è il lavoratore titolare della posizione previdenziale.
Il Tribunale, pur riconoscendo che, in linea generale, la legittimazione attiva a richiedere il pagamento dei contributi non versati spetta esclusivamente al fondo pensione, ha ritenuto ammissibile l'azione promossa dal lavoratore, qualificandola come azione surrogatoria ai sensi dell'art. 2900 del codice civile.
Il giudice ha argomentato che, in presenza di un'inerzia del fondo pensione nel riscuotere i contributi dal datore di lavoro, il lavoratore, in quanto creditore del fondo per la futura prestazione pensionistica, può surrogarsi a quest'ultimo ed esercitare i diritti e le azioni spettanti al fondo nei confronti del datore di lavoro inadempiente. Tale azione surrogatoria è ammissibile a condizione che siano convenuti in giudizio sia il datore di lavoro che il fondo di previdenza complementare.
Nel caso specifico, il Tribunale, accertata l'esistenza del rapporto di lavoro, l'adesione del lavoratore al fondo pensione e il mancato versamento delle quote di TFR da parte del datore di lavoro, ha condannato quest'ultimo a versare al fondo pensione le somme dovute, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali. Il Tribunale ha inoltre condannato la società datrice di lavoro al pagamento delle somme omesse a titolo di saldo della tredicesima mensilità, della retribuzione di dicembre e delle competenze di fine rapporto, riconoscendo la fondatezza della domanda del lavoratore.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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