TRIBUNALE DI BERGAMO
Sentenza n. 63/2022 del 18-01-2022
principi giuridici
In caso di fondi a dislivello, l'art. 887 c.c. non individua un diritto diverso da quello previsto dall'art. 886 c.c., ma prevede, per il muro di cinta, norme speciali in ordine al riparto delle spese di costruzione e conservazione e alle modalità di costruzione, sicché il muro la cui costruzione può essere imposta al vicino deve avere le caratteristiche del muro di cinta di cui all'art. 886 c.c.
In caso di dissenso alla costruzione del muro di cinta manifestato da uno dei comproprietari dei fondi a dislivello, l'altro non può procedere di propria autonoma iniziativa alla costruzione del muro, ma deve agire per l'attuazione dell'obbligo del vicino di consentirne la costruzione sul proprio fondo.
In caso di fondi a dislivello, la spesa di costruzione del muro di cinta grava interamente sul proprietario del fondo sopraelevato per il tratto che va dalle fondazioni fino al livello del suo fondo, e pro quota del 50% per il tratto in sopraelevazione, salva la facoltà per lo stesso di cessione del suolo prima del passaggio in giudicato della sentenza.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Muri di cinta e fondi a dislivello: ripartizione delle spese e diritto alla costruzione
La pronuncia in commento affronta la complessa questione della costruzione di un muro di cinta tra fondi posti a dislivello, analizzando gli obblighi e i diritti dei proprietari confinanti. La vicenda trae origine dalla domanda di alcuni proprietari di un fondo, i quali chiedevano che la confinante fosse condannata a costruire a proprie spese un muro di contenimento, stante il dislivello esistente tra le due proprietà. La convenuta si opponeva, sostenendo che il dislivello non fosse naturale, ma creato artificialmente dai precedenti proprietari del fondo degli attori.
Il Tribunale, dopo aver espletato una consulenza tecnica d'ufficio, ha accertato l'esistenza del dislivello tra i fondi, quantificandolo in circa 1,5 metri nel punto più alto e in circa 35 centimetri nell'ultima sezione del confine. Pur riconoscendo che i lavori eseguiti nel tempo potessero aver in parte alterato il dislivello naturale, il giudice ha escluso che questo fosse stato creato artificialmente, confermando la preesistenza del dislivello.
Tuttavia, il Tribunale ha precisato che l'art. 887 del codice civile, invocato dagli attori, non attribuisce al proprietario del fondo inferiore il diritto di ottenere la costruzione di un muro di solo contenimento a spese esclusive del vicino. La norma, infatti, disciplina le modalità di costruzione e ripartizione delle spese del muro di cinta tra fondi a dislivello, richiamando le caratteristiche del muro di cinta previste dall'art. 886 c.c. (composizione in muratura, altezza non inferiore a tre metri).
Pertanto, il giudice ha condannato la convenuta a consentire la costruzione del muro di cinta a cavallo del confine, precisando che le spese di costruzione graveranno interamente sulla convenuta, quale proprietaria del fondo sopraelevato, per il tratto dalle fondazioni fino al livello del suo fondo, mentre per il tratto in sopraelevazione la spesa sarà ripartita in parti uguali tra i proprietari. La convenuta ha comunque la facoltà di cedere, senza compenso, la metà del terreno su cui il muro deve sorgere, rinunciando così a contribuire alla spesa.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.