TRIBUNALE DI BERGAMO
Sentenza n. 705/2022 del 19-12-2022
principi giuridici
In materia di responsabilità precontrattuale, la competenza giurisdizionale è determinata, ai sensi dell'art. 7, n. 2, del Regolamento UE n. 1215/2012 (Bruxelles I bis), dal luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire, intendendosi per tale sia il luogo del fatto generatore del danno che il luogo in cui il danno si è concretizzato.
In materia di responsabilità precontrattuale, ai sensi dell'art. 12, par. 1, del Regolamento CE n. 864/2007 (Roma II), la legge applicabile è quella che si applicherebbe al contratto se questo fosse stato concluso, a prescindere dall'effettiva conclusione dello stesso.
Nel diritto irlandese, sussiste responsabilità precontrattuale in capo alla parte che, nel corso di trattative serie e avanzate, ingeneri nell'altra parte, valutata secondo il criterio dell'uomo ragionevole, un legittimo affidamento nella conclusione del contratto, frustrando tale affidamento con una ingiustificata e tardiva interruzione delle trattative.
Nel diritto irlandese, il danno risarcibile per responsabilità precontrattuale comprende sia le spese sostenute in ragione del legittimo affidamento nella conclusione del contratto, sia la perdita di guadagni derivante dalla rinuncia ad altre opportunità in conseguenza di tale affidamento, valutati equitativamente tenendo conto delle circostanze del caso concreto.
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testo integrale
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sintesi e commento
Responsabilità Precontrattuale e Diritto Irlandese: Un'Analisi della Giurisdizione e della Legge Applicabile
La sentenza in esame affronta un caso di responsabilità precontrattuale derivante dalla mancata assunzione di un lavoratore, nonostante una fase avanzata di trattative. Il ricorrente, un pilota, aveva agito in giudizio contro una compagnia aerea, lamentando di aver subito danni a seguito della brusca interruzione delle trattative, avvenuta a pochi giorni dalla data prevista per l'assunzione. Il lavoratore aveva rassegnato le dimissioni dal precedente impiego e sostenuto spese per trasferirsi nella sede di lavoro designata.
La controversia si è concentrata, in primo luogo, sulla questione della giurisdizione e della legge applicabile. La compagnia aerea convenuta aveva eccepito il difetto di giurisdizione del giudice italiano, sostenendo l'applicabilità della legge irlandese in virtù di una clausola contenuta nell'offerta di lavoro. Il giudice, tuttavia, ha respinto tale eccezione, argomentando che, non essendosi perfezionato alcun contratto tra le parti, non poteva trovare applicazione la clausola di scelta del foro. In assenza di un contratto, la responsabilità è stata qualificata come extracontrattuale, attratta dalla disciplina del Regolamento UE n. 1215/2012 (Bruxelles I bis). In base a tale regolamento, il giudice italiano è stato ritenuto competente in quanto il danno si era verificato in ###, luogo in cui il ricorrente si trovava al momento della comunicazione della mancata assunzione.
Quanto alla legge applicabile, il giudice ha richiamato il Regolamento (CE) n. 864/2007 (Roma II), che disciplina la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali. In particolare, l'articolo 12 di tale regolamento stabilisce che, in materia di responsabilità precontrattuale, si applica la legge che si applicherebbe al contratto se questo fosse stato concluso. Pertanto, il giudice ha ritenuto che, in assenza di un contratto perfezionato, dovesse comunque farsi riferimento alla legge che le parti avevano indicato come applicabile all'eventuale rapporto di lavoro, ossia la legge irlandese.
Affrontando il merito della causa alla luce del diritto irlandese, il giudice ha esaminato se la condotta della compagnia aerea avesse ingenerato nel ricorrente un legittimo affidamento nella conclusione del contratto. A tal fine, è stato richiamato il concetto di "uomo ragionevole", elaborato dalla giurisprudenza irlandese, e si è valutato se le circostanze del caso concreto avessero indotto il ricorrente a confidare nella stipulazione del contratto. Il giudice ha ritenuto che la compagnia aerea avesse tenuto un comportamento incompatibile con la sua intenzione di non assumere il ricorrente, inviando comunicazioni che davano per certa l'assunzione e richiedendo la predisposizione di documenti necessari per l'avvio del rapporto di lavoro. Tale condotta, secondo il giudice, aveva ingenerato nel ricorrente un ragionevole affidamento nella conclusione del contratto, legittimando la pretesa risarcitoria.
In relazione alla quantificazione del danno, il giudice ha riconosciuto il diritto al risarcimento delle spese sostenute per il trasferimento in ###, nonché del danno derivante dalla perdita di guadagni. Quest'ultimo è stato parametrato alle retribuzioni che il ricorrente avrebbe percepito presso il precedente datore di lavoro, dal momento delle dimissioni fino all'assunzione presso un nuovo datore. Il giudice ha escluso, invece, il risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni che il ricorrente avrebbe percepito dalla compagnia aerea convenuta, ritenendo che il danno risarcibile fosse limitato alla perdita di chance derivante dalla mancata conservazione del precedente posto di lavoro.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.