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TRIBUNALE DI BERGAMO

Sentenza n. 1959/2023 del 28-09-2023

principi giuridici

Il pagamento dell'importo ingiunto, effettuato senza riserva di ripetizione e con rinuncia alle eccezioni poste a fondamento dell'opposizione, determina la cessazione della materia del contendere, con conseguente necessità di provvedere al regolamento delle spese di lite secondo il criterio della soccombenza virtuale.

Nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo, non è applicabile la condizione di procedibilità della domanda derivante dal mancato esperimento della negoziazione assistita.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Opposizione a Decreto Ingiuntivo: Pagamento del Debito e Valutazione della Soccombenza Virtuale


La pronuncia in esame trae origine da un'opposizione a decreto ingiuntivo promossa da una società e da un soggetto terzo avverso un provvedimento monitorio emesso per il pagamento di una somma di denaro a titolo di corrispettivo per la fornitura di materiale ferroso. Gli opponenti avevano sollevato diverse eccezioni, tra cui l'incompetenza territoriale del giudice adito, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita e l'infondatezza nel merito della pretesa creditoria.
Nel corso del giudizio di opposizione, la società ingiunta ha provveduto al pagamento integrale della somma ingiunta, comprensiva di interessi e spese. A seguito di tale adempimento, la parte opponente ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rinunciando sostanzialmente alle eccezioni precedentemente sollevate, e chiedendo la compensazione delle spese legali del giudizio di opposizione. La società opposta, pur prendendo atto del pagamento, ha insistito per la condanna della controparte al pagamento delle spese legali.
Il Tribunale, valutata la situazione, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, revocando il decreto ingiuntivo opposto, ma si è pronunciato sulla ripartizione delle spese legali applicando il principio della soccombenza virtuale. Il giudice ha esaminato le eccezioni sollevate dagli opponenti, ritenendo infondata l'eccezione di incompetenza territoriale, richiamando l'articolo 1182 del codice civile, che individua il domicilio del creditore come luogo di adempimento per le obbligazioni pecuniarie. È stata altresì respinta l'eccezione di improcedibilità, in quanto l'articolo 3 della legge numero 132 del 2014 esclude espressamente i procedimenti di ingiunzione, inclusa l'opposizione, dall'obbligo di negoziazione assistita.
Nel merito, il Tribunale ha rilevato che la società opposta aveva adeguatamente provato il proprio credito mediante la produzione di documentazione contrattuale e di trasporto, mentre la società opponente non aveva contestato tali documenti né fornito prova dell'avvenuto pagamento prima dell'instaurazione del giudizio. Di conseguenza, il Tribunale ha concluso che la pretesa creditoria era fondata.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha condannato la società opponente al pagamento delle spese legali del giudizio di opposizione, quantificandole sulla base dei parametri ministeriali, tenendo conto delle attività difensive concretamente svolte. È stata invece rigettata la domanda di risarcimento del danno per lite temeraria, proposta dalla società opposta, in quanto il pagamento eseguito dalla parte opponente e la rinuncia alle eccezioni hanno escluso il carattere di temerarietà dell'opposizione.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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