TRIBUNALE DI BERGAMO
Sentenza n. 209/2023 del 31-01-2023
principi giuridici
In tema di querela di falso civile, la legittimazione passiva spetta al soggetto che abbia interesse a valersi del documento in giudizio per fondare una pretesa giuridica, a prescindere dall'identità dell'autore del falso.
La querela di falso, sia essa proposta in via principale che incidentale, mira a privare un atto pubblico o una scrittura privata riconosciuta della sua idoneità a far fede, con efficacia erga omnes.
La querela di falso relativa a una scrittura privata presuppone il riconoscimento volontario o legale della scrittura ai sensi dell'art. 2702 c.c. e mira a contestarne la genuinità, interrompendo il collegamento tra dichiarazione e sottoscrizione.
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testo integrale
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sintesi e commento
Accertamento di Falsità Documentale: Profili di Legittimazione e Portata Probatoria
La pronuncia in esame affronta un caso di querela di falso promossa in via principale, avente ad oggetto la contestazione di sottoscrizioni apposte su documenti privati. La vicenda trae origine da un procedimento cautelare pendente tra le parti dinanzi ad altro Tribunale, nel quale il convenuto aveva prodotto tre ricevute, asseritamente firmate dall'attore, attestanti la ricezione di somme di denaro. L'attore, contestando la veridicità delle firme, ha quindi adito il Tribunale per ottenere una pronuncia di falsità.
Il Tribunale, dichiarata la contumacia del convenuto, ha preliminarmente esaminato la questione della legittimazione passiva, richiamando il principio secondo cui essa spetta al soggetto che ha interesse a valersi del documento in giudizio, a prescindere dall'identità dell'autore materiale della falsificazione. Tale principio è stato ritenuto applicabile al caso di specie, in quanto il convenuto aveva utilizzato le ricevute nel procedimento cautelare per sostenere le proprie pretese.
Il Tribunale ha poi sottolineato la finalità della querela di falso, volta a privare un atto della sua efficacia probatoria erga omnes, eliminando ogni incertezza sulla sua veridicità. Ha inoltre precisato che la querela di falso relativa a una scrittura privata presuppone che quest'ultima sia stata riconosciuta o legalmente considerata tale, e che il querelante intenda contestarne la genuinità.
Nel merito, il Tribunale ha accolto la domanda dell'attore, ritenendo provata la falsità delle sottoscrizioni sulla base di una consulenza tecnica d'ufficio (CTU). La CTU, attraverso un'analisi comparativa dettagliata delle firme contestate con quelle autografe dell'attore, ha evidenziato significative differenze nella movimentalità, nella pressione e nella costruzione dei singoli elementi grafici, concludendo per l'apocrifia delle sottoscrizioni.
In conseguenza dell'accertamento della falsità, il Tribunale ha ordinato la cancellazione delle sottoscrizioni dalle ricevute, dichiarandole prive di ogni efficacia probatoria. Ha inoltre posto definitivamente a carico del convenuto le spese della CTU e lo ha condannato a rifondere all'attore le spese legali del giudizio. Infine, ha demandato alla cancelleria l'annotazione del dispositivo della sentenza sulle ricevute, ai sensi dell'art. 226, comma 2 c.p.c., subordinatamente al passaggio in giudicato della stessa.
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