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TRIBUNALE DI BERGAMO

Sentenza n. 2102/2023 del 13-10-2023

principi giuridici

In materia condominiale, qualora si verifichi una situazione di inerzia nella gestione della cosa comune, il singolo condomino non può agire per ottenere la condanna del condominio ad un facere, ma deve esperire il procedimento di volontaria giurisdizione di cui all'art. 1105, comma 4, c.c. per sopperire all'inerzia dell'assemblea.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Inerzia Condominiale e Tutela dei Singoli Condomini: Limiti all'Azione Diretta


La pronuncia del Tribunale di Bergamo affronta una questione rilevante in materia condominiale, ovvero i limiti dell'azione del singolo condomino di fronte all'inerzia del condominio nell'eseguire interventi necessari per la regolarità dell'edificio.
Nel caso di specie, un condomino aveva citato in giudizio il condominio, chiedendo che venisse ordinata l'immediata esecuzione di una serie di prescrizioni indicate in una relazione tecnica redatta nell'ambito di un procedimento di accertamento tecnico preventivo. Tali prescrizioni riguardavano la documentazione e gli interventi necessari per ottenere il certificato di agibilità dell'immobile. L'attore lamentava che, nonostante le sue sollecitazioni, l'amministratore non avesse provveduto a convocare un'assemblea per deliberare in merito e ad attivare l'iter burocratico necessario.
Il Tribunale ha rigettato la domanda, ritenendo che l'azione intrapresa dal condomino non fosse lo strumento giuridico appropriato per far fronte all'inerzia condominiale. I giudici hanno richiamato il principio della "ragione più liquida", che consente di decidere la causa sulla base della questione più agevole da risolvere, anche se logicamente subordinata.
Il Tribunale ha evidenziato che, in situazioni di stallo o inerzia, come quella denunciata dall'attore, la soluzione va ricercata nelle norme dettate per la comunione in generale, applicabili anche in materia condominiale. In particolare, l'articolo 1105, quarto comma, del codice civile prevede che, se non si prendono i provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero se la deliberazione adottata non viene eseguita, ciascun partecipante può ricorrere all'autorità giudiziaria. Quest'ultima provvede in camera di consiglio e può anche nominare un amministratore.
Secondo il Tribunale, tale procedimento di volontaria giurisdizione consente di superare l'inerzia dell'assemblea condominiale, sostituendo quest'ultima nelle sue funzioni. Non è invece consentito al singolo condomino promuovere un'azione per richiedere la condanna del condominio ad un facere, ovvero ad eseguire specifici interventi.
I giudici hanno precisato che l'eventuale inerzia dell'amministratore può rilevare sul diverso piano della responsabilità professionale, in quanto l'amministratore è tenuto a compiere atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio.
In conclusione, il Tribunale ha ritenuto che il condomino, di fronte all'inerzia del condominio, avrebbe dovuto esperire il procedimento previsto dall'articolo 1105, quarto comma, del codice civile, anziché agire in giudizio per ottenere una condanna del condominio ad eseguire i lavori necessari.
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testo integrale


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