TRIBUNALE DI BERGAMO
Sentenza n. 2109/2023 del 17-10-2023
principi giuridici
In tema di assicurazione plurima contro gli infortuni, l'omissione dolosa dell'avviso del sinistro a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910, terzo comma, c.c., determina la facoltà per l'assicuratore di rifiutare il pagamento dell'indennizzo, ai sensi del secondo comma del medesimo articolo.
Per la configurabilità del dolo nell'omissione dell'avviso di cui all'art. 1910, terzo comma, c.c., non è necessaria l'intenzione di frodare l'assicuratore, ma è sufficiente la coscienza e la volontà di omettere l'indicazione, pur sapendo che si sia verificato un sinistro coperto da entrambe le polizze.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Omessa Comunicazione di Pluralità di Assicurazioni e Diritto al Rifiuto dell'Indennizzo
La pronuncia del Tribunale di Bergamo affronta una controversia in materia di assicurazione contro gli infortuni, focalizzandosi sull'obbligo dell'assicurato di comunicare la coesistenza di più polizze assicurative a copertura del medesimo rischio e sulle conseguenze derivanti dall'inadempimento di tale obbligo.
Nel caso di specie, l'attore, beneficiario di una polizza infortuni, ha richiesto l'indennizzo a seguito di un sinistro. La compagnia assicurativa convenuta ha contestato il diritto all'indennizzo, eccependo l'omessa comunicazione, da parte dell'assicurato, dell'esistenza di un'altra polizza assicurativa stipulata con un'altra compagnia a copertura del medesimo rischio.
Il Tribunale ha rigettato la domanda dell'attore, ritenendo fondata l'eccezione sollevata dalla compagnia assicurativa. Il giudice ha evidenziato come, in caso di coesistenza di più assicurazioni contro gli infortuni, l'assicurato sia gravato da specifici obblighi informativi nei confronti degli assicuratori. In particolare, l'articolo 1910 del codice civile impone all'assicurato di comunicare a ciascun assicuratore l'esistenza delle altre polizze, indicando il nome degli altri assicuratori.
Il Tribunale ha accertato che l'attore non aveva adempiuto all'obbligo di comunicare alla compagnia assicurativa convenuta l'esistenza dell'altra polizza al momento della denuncia del sinistro. Tale omissione è stata ritenuta dolosa, non essendo necessaria l'intenzione di frodare l'assicuratore, ma essendo sufficiente la consapevolezza e la volontà di omettere l'indicazione, pur sapendo che si era verificato un sinistro coperto da entrambe le polizze.
In conseguenza dell'omissione dolosa dell'avviso, il Tribunale ha ritenuto legittimo il rifiuto della compagnia assicurativa di corrispondere l'indennizzo, in applicazione del principio secondo cui l'assicuratore ha la facoltà di rifiutare il pagamento dell'indennizzo in caso di omissione dolosa dell'avviso di cui all'articolo 1910 del codice civile. Pertanto, la domanda dell'attore è stata rigettata, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali.
Il Tribunale ha inoltre condannato la compagnia assicurativa al versamento di una somma all'entrata del bilancio dello Stato, in ragione della mancata partecipazione al procedimento di mediazione senza giustificato motivo.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.