blog dirittopratico

3.885.195
documenti generati

v5.866
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Serve aiuto? Cerca una risposta su dpForum!

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!


TRIBUNALE DI BERGAMO

Sentenza n. 218/2023 del 31-01-2023

principi giuridici

In assenza di specifica statuizione nella sentenza circa la ripartizione delle spese processuali tra più soccombenti, non opera il principio di solidarietà passiva, dovendosi applicare il criterio di ripartizione per parti uguali di cui all'art. 97 c.p.c.

La condanna solidale alle spese processuali tra più soccombenti presuppone un interesse comune nell'indivisibilità o solidarietà del rapporto sottostante, ovvero l'identità di petitum e causa petendi.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Opposizione a Precetto Accolta: Esclusa la Solidarietà Passiva in Assenza di Specifiche Disposizioni sulla Ripartizione delle Spese


Il Tribunale di Bergamo si è pronunciato su un'opposizione a precetto, sollevata avverso un atto con il quale si richiedeva il pagamento solidale delle spese legali liquidate in una precedente sentenza. Gli opponenti contestavano la pretesa solidarietà, sostenendo che la sentenza originaria non avesse statuito espressamente in tal senso.
La vicenda traeva origine da un precedente giudizio, nel quale diversi soggetti avevano agito per ottenere il risarcimento di danni. In quel contesto, il Tribunale aveva emesso una sentenza che condannava i soccombenti al pagamento delle spese legali, senza specificare se tale obbligazione dovesse intendersi solidale. Sulla base di tale sentenza, era stato notificato un atto di precetto che intimava il pagamento in solido delle spese.
Il Tribunale, chiamato a pronunciarsi sull'opposizione a precetto, ha accolto le ragioni degli opponenti. Il giudice ha richiamato l'articolo 97 del codice di procedura civile, il quale prevede che, in mancanza di una specifica statuizione sulla ripartizione delle spese e dei danni, questi si dividono per parti uguali.
Il Tribunale ha escluso l'applicabilità del principio di solidarietà passiva, rilevando che nel caso di specie non sussistevano i presupposti per la sua operatività. In particolare, ha evidenziato che le domande risarcitorie proposte nel giudizio originario dai diversi soggetti avevano un diverso oggetto e si fondavano su diverse ragioni. Uno degli attori aveva richiesto il risarcimento dei danni lamentando immissioni sonore intollerabili, mentre l'altro aveva agito per il risarcimento del danno derivante dal tempo sottratto alla propria attività professionale.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha concluso che, in assenza di una specifica statuizione sulla ripartizione delle spese e in mancanza di un interesse comune nell'indivisibilità o solidarietà del rapporto sottostante, non poteva trovare applicazione il principio di solidarietà passiva. Di conseguenza, ha accolto l'opposizione a precetto e ha condannato la parte opposta al pagamento delle spese di lite.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


Il testo anonimizzato del provvedimento è riservato agli Utenti Professionali ed è visibile tramite permalink solo previa accettazione dei Termini di Servizio. Poiché la corretta interpretazione delle decisioni giurisdizionali richiede specifiche competenze tecniche, la lettura autonoma da parte di soggetti non qualificati non sostituisce in alcun modo una consulenza legale ed è inidonea per valutare casi concreti o assumere iniziative, per le quali resta indispensabile rivolgersi a un Avvocato.

ATTENZIONE! Le sentenze sono di dominio pubblico. La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali "costituisce fonte preziosa per lo studio e l'accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell'esercizio del potere giurisdizionale". Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l'anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, Diritto Pratico ha scelto questa strada. Il processo di anonimizzazione è completamente automatizzato: puoi segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni tramite l'apposito modulo di contatto richiamabile cliccando sul simbolo che trovi in prossimità degli estremi di ogni provvedimento.

N.B.: La Banca Dati della Giurisprudenza Civile di Diritto Pratico non è, non vuole essere, né potrà mai essere un'alternativa alle soluzioni commerciali presenti sul mercato. Essendo aperta alla contribuzione di tutti, Diritto Pratico non può garantire l'esattezza dei dati ottenuti che l'utente è sempre tenuto a verificare.

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (25541 voti)

©2013-2026 Diritto Pratico - Termini di Servizio e informativa sul trattamento dei dati - Assistenza

pagina generata in 0.005 secondi in data 25 maggio 2026 (IUG:JY-2F9341) - 1866 utenti online