TRIBUNALE DI BERGAMO
Sentenza n. 218/2023 del 31-01-2023
principi giuridici
In assenza di specifica statuizione nella sentenza circa la ripartizione delle spese processuali tra più soccombenti, non opera il principio di solidarietà passiva, dovendosi applicare il criterio di ripartizione per parti uguali di cui all'art. 97 c.p.c.
La condanna solidale alle spese processuali tra più soccombenti presuppone un interesse comune nell'indivisibilità o solidarietà del rapporto sottostante, ovvero l'identità di petitum e causa petendi.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Opposizione a Precetto Accolta: Esclusa la Solidarietà Passiva in Assenza di Specifiche Disposizioni sulla Ripartizione delle Spese
Il Tribunale di Bergamo si è pronunciato su un'opposizione a precetto, sollevata avverso un atto con il quale si richiedeva il pagamento solidale delle spese legali liquidate in una precedente sentenza. Gli opponenti contestavano la pretesa solidarietà, sostenendo che la sentenza originaria non avesse statuito espressamente in tal senso.
La vicenda traeva origine da un precedente giudizio, nel quale diversi soggetti avevano agito per ottenere il risarcimento di danni. In quel contesto, il Tribunale aveva emesso una sentenza che condannava i soccombenti al pagamento delle spese legali, senza specificare se tale obbligazione dovesse intendersi solidale. Sulla base di tale sentenza, era stato notificato un atto di precetto che intimava il pagamento in solido delle spese.
Il Tribunale, chiamato a pronunciarsi sull'opposizione a precetto, ha accolto le ragioni degli opponenti. Il giudice ha richiamato l'articolo 97 del codice di procedura civile, il quale prevede che, in mancanza di una specifica statuizione sulla ripartizione delle spese e dei danni, questi si dividono per parti uguali.
Il Tribunale ha escluso l'applicabilità del principio di solidarietà passiva, rilevando che nel caso di specie non sussistevano i presupposti per la sua operatività. In particolare, ha evidenziato che le domande risarcitorie proposte nel giudizio originario dai diversi soggetti avevano un diverso oggetto e si fondavano su diverse ragioni. Uno degli attori aveva richiesto il risarcimento dei danni lamentando immissioni sonore intollerabili, mentre l'altro aveva agito per il risarcimento del danno derivante dal tempo sottratto alla propria attività professionale.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha concluso che, in assenza di una specifica statuizione sulla ripartizione delle spese e in mancanza di un interesse comune nell'indivisibilità o solidarietà del rapporto sottostante, non poteva trovare applicazione il principio di solidarietà passiva. Di conseguenza, ha accolto l'opposizione a precetto e ha condannato la parte opposta al pagamento delle spese di lite.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.