TRIBUNALE DI BERGAMO
Sentenza n. 2339/2023 del 06-11-2023
principi giuridici
Il regolamento condominiale e il titolo costitutivo possono derogare alla disciplina legale del supercondominio, organizzando più fabbricati in un unico condominio.
La mancata redazione del verbale assembleare condominiale secondo le modalità previste dall'art. 66, comma 1, disp. att. c.c., non determina l'invalidità della delibera assembleare, salvo che sussistano contestazioni sui fatti avvenuti in assemblea.
È annullabile la delibera assembleare di approvazione del rendiconto condominiale redatto in violazione dell'art. 1130-bis c.c., per mancanza della nota sintetica e del registro di contabilità.
Sono annullabili, e non nulle, le delibere assembleari aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni, adottate senza modificare i criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione, ma in violazione degli stessi.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Impugnazione di Delibere Condominiali: Validità del Verbale e Ripartizione delle Spese
La pronuncia in esame trae origine da una controversia tra alcuni condomini e un condominio, avente ad oggetto diverse questioni relative alla gestione condominiale. In particolare, la lite verteva sull'esistenza di un supercondominio, sulla validità del verbale assembleare e sull'approvazione dei rendiconti condominiali.
I condomini attori avevano impugnato le delibere assembleari, contestando in primo luogo l'esistenza di un unico condominio, sostenendo invece la configurazione di un supercondominio. Il Tribunale ha rigettato tale domanda, evidenziando che il regolamento condominiale prevedeva espressamente la costituzione di un unico condominio composto da più fabbricati, prevalendo tale previsione sull'eventuale sussistenza di elementi di fatto idonei a configurare un supercondominio.
Un punto centrale della controversia riguardava la validità del verbale dell'assemblea condominiale. Gli attori contestavano il verbale redatto dal segretario, ritenendolo incompleto e difforme da quanto effettivamente deliberato. Il Tribunale ha rilevato che nessuno dei due verbali prodotti in giudizio (quello del segretario e quello modificato dal presidente) risultava conforme alla normativa vigente. In particolare, il verbale modificato dal presidente non era stato redatto dal segretario, mentre quello del segretario non era stato sottoscritto dal presidente. Nonostante ciò, il giudice ha ritenuto di poter valutare nel merito le doglianze espresse dagli attori, in quanto il verbale non ha funzione costitutiva, ma meramente probatoria.
Nel merito, gli attori avevano eccepito la mancata presentazione da parte dell'amministratore della nota sintetica e del registro di contabilità, in violazione dell'art. 1130 bis c.c. Il Tribunale ha accolto tale motivo di impugnazione, annullando la delibera di approvazione del rendiconto consuntivo, richiamando l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'amministratore deve predisporre un documento chiaro ed intellegibile, che indichi correttamente le voci dell'attivo e del passivo, consentendo la verifica della congruità della documentazione.
Infine, gli attori avevano contestato la validità delle delibere di approvazione dei rendiconti relativi agli anni precedenti, lamentando un'errata ripartizione delle spese relative all'### Il Tribunale ha rigettato tale domanda, richiamando la giurisprudenza delle sezioni ### della Corte di Cassazione, secondo cui sono nulle le delibere che modificano i criteri generali di ripartizione delle spese, mentre sono annullabili le delibere che violano tali criteri nella ripartizione in concreto delle spese. Nel caso di specie, non essendo stati modificati i criteri generali di ripartizione, l'azione di nullità è stata ritenuta infondata.
In conclusione, il Tribunale ha annullato la delibera di approvazione del rendiconto consuntivo per l'anno 2021, accogliendo parzialmente le domande degli attori. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti, in ragione della reciproca soccombenza.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.