TRIBUNALE DI BERGAMO
Sentenza n. 2363/2023 del 07-11-2023
principi giuridici
In tema di appalto, la riserva di successiva denuncia di ulteriori vizi formulata dal committente in una prima comunicazione, comporta che il termine di decadenza per la denuncia dei vizi, ai sensi dell'art. 1667 c.c., decorra dalla data di acquisizione dei risultati della relazione tecnica commissionata per una completa verifica delle opere eseguite dall'appaltatore.
In tema di appalto, la notifica del ricorso per accertamento tecnico preventivo determina l'interruzione della prescrizione biennale di cui all'art. 1667 c.c., con effetto perdurante fino alla conclusione del procedimento, coincidente con il deposito della relazione peritale.
In tema di appalto, qualora il committente agisca per la riduzione del prezzo a causa di vizi dell'opera, gli interessi moratori sul saldo dovuto all'appaltatore decorrono dalla data di pubblicazione della sentenza, qualora la sospensione del versamento sia giustificata dai vizi riscontrati.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Vizi nell'Appalto: Ripartizione delle Responsabilità e Riduzione del Corrispettivo
La pronuncia in esame affronta una controversia relativa a un contratto di appalto per la ristrutturazione di un immobile. La committente ha contestato la presenza di vizi e difformità nelle opere eseguite dall'appaltatrice, chiedendo una riduzione del prezzo pattuito e il risarcimento dei danni subiti. L'appaltatrice, dal canto suo, ha eccepito la decadenza e la prescrizione delle azioni promosse dalla committente, contestando l'esistenza dei vizi e rivendicando il pagamento del saldo residuo per i lavori eseguiti.
Il Tribunale, dopo aver esaminato le risultanze delle consulenze tecniche disposte in sede di accertamento tecnico preventivo e nel corso del giudizio di merito, ha accertato la presenza di vizi costruttivi imputabili all'appaltatrice, consistenti principalmente in difetti di verticalità dei pilastri della scala esterna e dei tavolati interni, nonché in difetti di realizzazione della scala esterna in cemento armato. Il giudice ha respinto le eccezioni di decadenza e prescrizione sollevate dall'appaltatrice, ritenendo tempestiva la denuncia dei vizi da parte della committente, in quanto effettuata a seguito della scoperta del nesso causale tra i difetti riscontrati e l'opera dell'appaltatrice.
In merito alla quantificazione del corrispettivo dovuto per i lavori eseguiti, il Tribunale ha ricostruito la contabilità, tenendo conto degli accordi intervenuti tra le parti in corso d'opera, degli acconti versati e delle contestazioni relative a specifiche voci di spesa. In particolare, il giudice ha riconosciuto il diritto dell'appaltatrice al pagamento delle assistenze fornite per la realizzazione degli impianti, quantificando il compenso in base al numero di punti luce e punti igienici/riscaldamento effettivamente realizzati.
A fronte dell'accertamento dei vizi, il Tribunale ha disposto una riduzione del prezzo dell'appalto, parametrata al costo delle opere di ripristino necessarie per eliminare i difetti riscontrati. Tale costo è stato determinato sulla base del computo metrico redatto dal consulente tecnico d'ufficio. Operata la detrazione dal saldo residuo, il giudice ha accertato l'esistenza di un debito residuo della committente, condannandola al pagamento del relativo importo, maggiorato degli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza.
Infine, il Tribunale ha posto a carico dell'appaltatrice le spese delle consulenze tecniche svolte in sede di accertamento tecnico preventivo e nel corso del giudizio di merito, nonché le spese legali relative al procedimento preventivo e le spese per l'assistenza del consulente di parte. Le spese legali relative al giudizio di merito sono state invece integralmente compensate tra le parti, in considerazione dell'esito complessivo della lite.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.