TRIBUNALE DI BERGAMO
Sentenza n. 243/2023 del 20-02-2023
principi giuridici
In caso di risoluzione della locazione per inadempimento del conduttore, il pregiudizio risarcibile a favore del locatore, ai sensi dell'art. 1453 c.c., è rappresentato dall'ammontare dei canoni contrattualmente dovuti per la durata ulteriore della locazione ormai sciolta per inadempimento, sino alla data di rilascio dell'immobile.
Il risarcimento del danno ulteriore, rappresentato dalla differenza tra il canone pattuito e quello superiore ricavabile dalla locazione a terzi, postula la prova, da parte del locatore, di un maggior valore locativo dell'immobile, dell'esistenza di concrete offerte di locazione a condizioni più vantaggiose e che la mancata percezione di un canone maggiore sia dipesa da causa diversa dalla volontà del locatore di non locare nuovamente l'immobile.
Il danno all'immagine e alla reputazione, inteso come "danno conseguenza", non sussiste in re ipsa, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento, sicché la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice, in base al concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti, che siano fondate, però, su elementi indiziari diversi dal fatto in sé.
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testo integrale
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sintesi e commento
Risoluzione Contrattuale e Risarcimento Danni: Onere Probatorio e Valutazione del Pregiudizio
Una recente pronuncia del Tribunale di ### ha affrontato una complessa controversia relativa alla risoluzione di un contratto di locazione di un impianto sportivo e alle conseguenti richieste di risarcimento danni avanzate da entrambe le parti.
La vicenda trae origine da un'azione promossa da una società, proprietaria dell'impianto, che chiedeva la risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore, contestando il ritardo nel pagamento dei canoni e la violazione del divieto di sublocazione. Il Tribunale, con una precedente sentenza non definitiva, aveva già dichiarato la risoluzione del contratto e ordinato il rilascio dell'immobile. La successiva fase del giudizio si è concentrata sulle domande risarcitorie e restitutorie formulate dalle parti.
La società locatrice chiedeva un risarcimento di ### per i danni economici e il mancato guadagno derivanti dalla mancata restituzione dell'impianto nel periodo successivo alla risoluzione del contratto, sostenendo che avrebbe potuto locare l'immobile a un canone superiore. La società conduttrice, a sua volta, avanzava diverse domande riconvenzionali, tra cui la richiesta di nullità di alcuni accordi accessori al contratto di locazione e il risarcimento dei danni all'immagine e dei costi sostenuti a causa di presunti fermi dell'impianto.
Il Tribunale ha rigettato la domanda risarcitoria della società locatrice, sottolineando la mancanza di prova concreta del maggior valore locativo dell'immobile e dell'esistenza di potenziali conduttori disposti a pagare un canone superiore. I giudici hanno evidenziato che, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore, il risarcimento del danno deve essere provato, non potendosi presumere automaticamente un pregiudizio derivante dalla mancata percezione di un canone maggiore.
Anche le domande riconvenzionali della società conduttrice sono state respinte. Il Tribunale ha rilevato la mancanza di legittimazione ad agire in relazione ad alcuni accordi, la genericità delle contestazioni relative ai fermi dell'impianto e l'assenza di prova di un danno all'immagine effettivamente subito. In particolare, i giudici hanno richiamato un consolidato orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui il danno all'immagine e alla reputazione non sussiste "in re ipsa", ma deve essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha rigettato integralmente le domande risarcitorie e restitutorie formulate dalle parti, compensando parzialmente le spese di lite in ragione della reciproca soccombenza.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.