blog dirittopratico

3.811.927
documenti generati

v5.61
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Serve aiuto? Cerca una risposta su dpForum!

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!


ATTENZIONE: 2 provvedimenti con gli stessi estremi!

TRIBUNALE DI BERGAMO

Sentenza n. 243/2023 del 20-02-2023

principi giuridici

In caso di risoluzione della locazione per inadempimento del conduttore, il pregiudizio risarcibile a favore del locatore, ai sensi dell'art. 1453 c.c., è rappresentato dall'ammontare dei canoni contrattualmente dovuti per la durata ulteriore della locazione ormai sciolta per inadempimento, sino alla data di rilascio dell'immobile.

Il risarcimento del danno ulteriore, rappresentato dalla differenza tra il canone pattuito e quello superiore ricavabile dalla locazione a terzi, postula la prova, da parte del locatore, di un maggior valore locativo dell'immobile, dell'esistenza di concrete offerte di locazione a condizioni più vantaggiose e che la mancata percezione di un canone maggiore sia dipesa da causa diversa dalla volontà del locatore di non locare nuovamente l'immobile.

Il danno all'immagine e alla reputazione, inteso come "danno conseguenza", non sussiste in re ipsa, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento, sicché la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice, in base al concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti, che siano fondate, però, su elementi indiziari diversi dal fatto in sé.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Risoluzione Contrattuale e Risarcimento Danni: Onere Probatorio e Valutazione del Pregiudizio


Una recente pronuncia del Tribunale di ### ha affrontato una complessa controversia relativa alla risoluzione di un contratto di locazione di un impianto sportivo e alle conseguenti richieste di risarcimento danni avanzate da entrambe le parti.
La vicenda trae origine da un'azione promossa da una società, proprietaria dell'impianto, che chiedeva la risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore, contestando il ritardo nel pagamento dei canoni e la violazione del divieto di sublocazione. Il Tribunale, con una precedente sentenza non definitiva, aveva già dichiarato la risoluzione del contratto e ordinato il rilascio dell'immobile. La successiva fase del giudizio si è concentrata sulle domande risarcitorie e restitutorie formulate dalle parti.
La società locatrice chiedeva un risarcimento di ### per i danni economici e il mancato guadagno derivanti dalla mancata restituzione dell'impianto nel periodo successivo alla risoluzione del contratto, sostenendo che avrebbe potuto locare l'immobile a un canone superiore. La società conduttrice, a sua volta, avanzava diverse domande riconvenzionali, tra cui la richiesta di nullità di alcuni accordi accessori al contratto di locazione e il risarcimento dei danni all'immagine e dei costi sostenuti a causa di presunti fermi dell'impianto.
Il Tribunale ha rigettato la domanda risarcitoria della società locatrice, sottolineando la mancanza di prova concreta del maggior valore locativo dell'immobile e dell'esistenza di potenziali conduttori disposti a pagare un canone superiore. I giudici hanno evidenziato che, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore, il risarcimento del danno deve essere provato, non potendosi presumere automaticamente un pregiudizio derivante dalla mancata percezione di un canone maggiore.
Anche le domande riconvenzionali della società conduttrice sono state respinte. Il Tribunale ha rilevato la mancanza di legittimazione ad agire in relazione ad alcuni accordi, la genericità delle contestazioni relative ai fermi dell'impianto e l'assenza di prova di un danno all'immagine effettivamente subito. In particolare, i giudici hanno richiamato un consolidato orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui il danno all'immagine e alla reputazione non sussiste "in re ipsa", ma deve essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha rigettato integralmente le domande risarcitorie e restitutorie formulate dalle parti, compensando parzialmente le spese di lite in ragione della reciproca soccombenza.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


Il testo anonimizzato del provvedimento è riservato agli Utenti Professionali ed è visibile tramite permalink solo previa accettazione dei Termini di Servizio. Poiché la corretta interpretazione delle decisioni giurisdizionali richiede specifiche competenze tecniche, la lettura autonoma da parte di soggetti non qualificati non sostituisce in alcun modo una consulenza legale ed è inidonea per valutare casi concreti o assumere iniziative, per le quali resta indispensabile rivolgersi a un Avvocato.

TRIBUNALE DI BERGAMO

Sentenza n. 243/2023 del 22-03-2023

principi giuridici

Il personale docente non di ruolo, assunto con contratto a tempo determinato e titolare di contratto di lavoro annuale o fino al termine delle attività didattiche, ha diritto ad usufruire della ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione professionale, di cui all'art. 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nei limiti del quinquennio antecedente la domanda, in applicazione del principio di non discriminazione rispetto al personale docente di ruolo.

Il diritto all'utilizzo della ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione professionale del personale docente, di cui all'art. 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è soggetto alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., decorrente dal momento in cui il diritto può essere esercitato.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Estensione della Carta Docente ai Docenti Precari: Analisi di una Sentenza del Tribunale di Bergamo


La recente sentenza del Tribunale di Bergamo si è pronunciata in merito al diritto dei docenti precari di beneficiare della cosiddetta "Carta Docente", un contributo economico annuale di 500 euro destinato all'aggiornamento professionale. La questione, oggetto di ampio dibattito e di contrastanti interpretazioni normative, ha visto contrapporsi un gruppo di docenti a tempo determinato e il Ministero dell'Istruzione e del Merito.
I docenti ricorrenti, titolari di contratti a termine per diversi anni scolastici, lamentavano la mancata attribuzione della Carta Docente, sostenendo di svolgere le medesime mansioni dei colleghi a tempo indeterminato e di subire, pertanto, una discriminazione in violazione della normativa europea e nazionale. Il Ministero, dal canto suo, si opponeva alla pretesa, argomentando che la Carta Docente fosse destinata esclusivamente al personale di ruolo, in quanto soggetto a un obbligo di formazione "obbligatoria, permanente e strutturale", a differenza dei docenti precari.
Il Tribunale, esaminando la questione alla luce della normativa nazionale, della giurisprudenza del Consiglio di Stato e, soprattutto, della pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ha accolto parzialmente il ricorso. Il giudice ha evidenziato come la Corte di Giustizia abbia chiarito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato osta a una normativa nazionale che riserva il beneficio della Carta Docente al solo personale docente a tempo indeterminato. La Corte ha, infatti, ritenuto che tale misura rientri tra le "condizioni di impiego" e che non sussistano ragioni oggettive per giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo, in quanto entrambi sono tenuti all'aggiornamento professionale.
Il Tribunale, in applicazione dei principi sanciti dalla Corte di Giustizia, ha disapplicato l'articolo della legge che limitava l'accesso alla Carta Docente ai soli docenti di ruolo, riconoscendo il diritto dei ricorrenti a beneficiare del contributo economico per gli anni scolastici in cui avevano prestato servizio, nei limiti della prescrizione quinquennale. Il Ministero è stato, quindi, condannato a mettere a disposizione dei docenti la Carta Docente (o altro strumento equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge, escludendo, tuttavia, il pagamento diretto degli importi, al fine di garantire il rispetto della destinazione specifica del contributo.
La sentenza in commento rappresenta un importante passo avanti nel riconoscimento dei diritti dei docenti precari, equiparandoli, sotto il profilo dell'accesso alla formazione e all'aggiornamento professionale, ai colleghi a tempo indeterminato. La decisione, fondata su un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa nazionale e in linea con i principi del diritto europeo, contribuisce a superare le discriminazioni esistenti nel settore scolastico e a garantire la qualità dell'insegnamento per tutti gli studenti.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


Il testo anonimizzato del provvedimento è riservato agli Utenti Professionali ed è visibile tramite permalink solo previa accettazione dei Termini di Servizio. Poiché la corretta interpretazione delle decisioni giurisdizionali richiede specifiche competenze tecniche, la lettura autonoma da parte di soggetti non qualificati non sostituisce in alcun modo una consulenza legale ed è inidonea per valutare casi concreti o assumere iniziative, per le quali resta indispensabile rivolgersi a un Avvocato.

ATTENZIONE! Le sentenze sono di dominio pubblico. La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali "costituisce fonte preziosa per lo studio e l'accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell'esercizio del potere giurisdizionale". Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l'anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, Diritto Pratico ha scelto questa strada. Il processo di anonimizzazione è completamente automatizzato: puoi segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni tramite l'apposito modulo di contatto richiamabile cliccando sul simbolo che trovi in prossimità degli estremi di ogni provvedimento.

N.B.: La Banca Dati della Giurisprudenza Civile di Diritto Pratico non è, non vuole essere, né potrà mai essere un'alternativa alle soluzioni commerciali presenti sul mercato. Essendo aperta alla contribuzione di tutti, Diritto Pratico non può garantire l'esattezza dei dati ottenuti che l'utente è sempre tenuto a verificare.

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (24573 voti)

©2013-2026 Diritto Pratico - Termini di Servizio e informativa sul trattamento dei dati - Assistenza

pagina generata in 0.01 secondi in data 3 aprile 2026 (IUG:9O-80157D) - 5650 utenti online