TRIBUNALE DI BERGAMO
Sentenza n. 290/2023 del 14-02-2023
principi giuridici
Nella richiesta di decreto ingiuntivo fondata su titolo di credito scaduto, è implicitamente proposta anche l'azione causale derivante dal rapporto sottostante, mediante utilizzazione del titolo medesimo quale promessa di pagamento ai sensi dell'art. 1988 c.c., con conseguente onere per l'opponente di fornire la prova contraria alla presunzione di esistenza del rapporto fondamentale.
L'emittente di un vaglia cambiario, quand'anche il titolo venga emesso a scopo di garanzia, è cartolarmente obbligato in via diretta nei confronti del prenditore o del giratario, assumendo un'obbligazione cambiaria in virtù della quale promette il fatto proprio, risultando tenuto all'obbligo cartolare pur se l'obbligazione garantita non sussistesse.
L'avallo non si estende, salvo diversa volontà espressa, al rapporto causale intercorrente tra creditore e debitore principale, con la conseguenza che la garanzia cessa nel caso di prescrizione dell'azione cartolare e non può essere invocata dal creditore che eserciti l'azione causale.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Opposizione a Decreto Ingiuntivo e Garanzie Cambiarie: Onere Probatorio e Rapporti Causali
La pronuncia in esame affronta un caso di opposizione a decreto ingiuntivo basato su cambiali, sollevando questioni relative alla prescrizione dell'azione cambiaria, all'onere della prova del rapporto causale sottostante e alla validità delle garanzie prestate.
Nel caso specifico, un soggetto aveva ricevuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di una somma ingente, basato su alcune cambiali. L'opponente contestava la pretesa creditoria, eccependo la prescrizione dell'azione cambiaria e la mancanza di prova del rapporto sottostante. Sosteneva, inoltre, che le cambiali erano state emesse a garanzia di lavori che una società avrebbe dovuto eseguire su un immobile di sua proprietà, locato ad un'altra società. L'opponente affermava che, in base ad un accordo, la garanzia si sarebbe dovuta ridurre annualmente e che, nonostante l'incasso di somme relative ai lavori, le cambiali erano state illegittimamente azionate. Chiedeva, infine, di chiamare in causa un terzo soggetto, ritenuto garante per una parte del debito.
Il Tribunale ha rigettato l'opposizione. In primo luogo, ha ricordato che, in caso di richiesta di decreto ingiuntivo basata su titolo di credito scaduto, è implicita anche l'azione causale, derivante dal rapporto sottostante. Pertanto, l'onere di provare l'inesistenza di tale rapporto o l'estinzione delle obbligazioni gravava sull'opponente.
Il giudice ha poi evidenziato che, nel caso di specie, non era stata fornita la prova dell'estinzione del debito garantito dalle cambiali. L'opponente non aveva dimostrato che le cambiali fossero state rilasciate a garanzia esclusiva delle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione, né che la somma pattuita per i lavori fosse stata interamente pagata. Il Tribunale ha sottolineato che l'attore, agendo in proprio, non aveva legittimazione per eccepire l'inadempimento della locatrice nei confronti della conduttrice, né per opporre in compensazione eventuali crediti maturati dalla società conduttrice.
Il Tribunale ha inoltre escluso che l'accordo intervenuto tra le parti potesse qualificarsi come transazione, in quanto mancava la prova di una lite insorta o che potesse insorgere tra le parti e non vi erano state concessioni reciproche.
Infine, il giudice ha ritenuto infondata la domanda proposta nei confronti del terzo chiamato in causa, rilevando che, anche qualora fosse stata accertata l'autenticità della sottoscrizione apposta alle cambiali, l'opponente non avrebbe avuto alcuna azione di "manleva" nei confronti del terzo. L'avallo, infatti, è un'obbligazione con cui un soggetto garantisce l'obbligazione cambiaria di un altro soggetto, e il pagamento della cambiale da parte dell'avallante gli conferisce diritti nei confronti dell'avallato, non viceversa.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.