TRIBUNALE DI BERGAMO
Sentenza n. 346/2023 del 17-02-2023
principi giuridici
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo in materia di obbligazioni, l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente deve indicare il giudice competente con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., specificando, in relazione ai medesimi criteri, quale sia il giudice ritenuto competente, senza che il giudice possa rilevare d'ufficio profili di incompetenza non proposti, restando la competenza radicata in base al profilo non contestato.
Nella società in accomandita semplice, il socio accomandatario risponde solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, anche se sorte anteriormente all'acquisto della qualità di socio.
Il disconoscimento della scrittura privata da parte di una persona giuridica, per essere validamente effettuato e onerare l'avversario della verificazione, necessita di un'articolata dichiarazione di diversità della firma rispetto alle sottoscrizioni di tutti gli organi rappresentativi, specificamente identificati od identificabili.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo: onere della prova e competenza territoriale
La pronuncia in commento trae origine dall'opposizione a un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di una città lombarda, con il quale si intimava a una società in accomandita semplice e ai suoi soci accomandatari il pagamento di una somma di denaro a titolo di corrispettivo per la fornitura di merci.
La società opponente eccepiva, in via preliminare, l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, invocando il foro del luogo di residenza dei soci e della sede della società. Contestava, inoltre, la propria legittimazione passiva. Nel merito, contestava le prestazioni asseritamente eseguite, negando la corrispondenza tra le fatture e l'effettiva consegna delle merci, sostenendo che le fatture non costituissero prova del credito vantato.
Il Tribunale ha rigettato l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo. In primo luogo, ha ritenuto infondata l'eccezione di incompetenza territoriale, rilevando che l'opponente non aveva correttamente indicato il giudice competente con riferimento a tutti i criteri previsti dal codice di procedura civile. Nel merito, il giudice ha evidenziato che l'articolo 20 del codice di procedura civile prevede, per le cause relative a diritti di obbligazione, la competenza del giudice del luogo dove l'obbligazione è sorta o deve essere eseguita. Nel caso di specie, l'obbligazione pecuniaria doveva essere adempiuta al domicilio del creditore, ai sensi dell'articolo 1182 del codice civile, luogo coincidente con la sede del Tribunale adito.
Quanto all'eccezione di difetto di legittimazione passiva di uno dei soci, il Tribunale ha richiamato l'articolo 2313 del codice civile, che prevede la responsabilità solidale e illimitata dei soci accomandatari per le obbligazioni sociali. Tale responsabilità si estende anche alle obbligazioni sorte anteriormente all'acquisto della qualità di socio, in virtù del richiamo all'articolo 2269 del codice civile.
Nel merito, il Tribunale ha ritenuto che la società creditrice avesse fornito la prova dell'esecuzione delle prestazioni, producendo i documenti di trasporto delle merci, sottoscritti dal destinatario. Il disconoscimento della firma apposta su uno dei documenti di trasporto è stato ritenuto inefficace, in quanto generico e non specificato. Le testimonianze assunte hanno confermato la conclusione del contratto di vendita e la sua corretta esecuzione da parte della società creditrice. Pertanto, il Tribunale ha ritenuto provato il diritto della società creditrice a ottenere il pagamento del corrispettivo delle prestazioni eseguite.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.