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ATTENZIONE: 2 provvedimenti con gli stessi estremi!

TRIBUNALE DI BERGAMO

Sentenza n. 346/2023 del 17-02-2023

principi giuridici

In tema di opposizione a decreto ingiuntivo in materia di obbligazioni, l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente deve indicare il giudice competente con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., specificando, in relazione ai medesimi criteri, quale sia il giudice ritenuto competente, senza che il giudice possa rilevare d'ufficio profili di incompetenza non proposti, restando la competenza radicata in base al profilo non contestato.

Nella società in accomandita semplice, il socio accomandatario risponde solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, anche se sorte anteriormente all'acquisto della qualità di socio.

Il disconoscimento della scrittura privata da parte di una persona giuridica, per essere validamente effettuato e onerare l'avversario della verificazione, necessita di un'articolata dichiarazione di diversità della firma rispetto alle sottoscrizioni di tutti gli organi rappresentativi, specificamente identificati od identificabili.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

In tema di opposizione a decreto ingiuntivo: onere della prova e competenza territoriale


La pronuncia in commento trae origine dall'opposizione a un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di una città lombarda, con il quale si intimava a una società in accomandita semplice e ai suoi soci accomandatari il pagamento di una somma di denaro a titolo di corrispettivo per la fornitura di merci.
La società opponente eccepiva, in via preliminare, l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, invocando il foro del luogo di residenza dei soci e della sede della società. Contestava, inoltre, la propria legittimazione passiva. Nel merito, contestava le prestazioni asseritamente eseguite, negando la corrispondenza tra le fatture e l'effettiva consegna delle merci, sostenendo che le fatture non costituissero prova del credito vantato.
Il Tribunale ha rigettato l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo. In primo luogo, ha ritenuto infondata l'eccezione di incompetenza territoriale, rilevando che l'opponente non aveva correttamente indicato il giudice competente con riferimento a tutti i criteri previsti dal codice di procedura civile. Nel merito, il giudice ha evidenziato che l'articolo 20 del codice di procedura civile prevede, per le cause relative a diritti di obbligazione, la competenza del giudice del luogo dove l'obbligazione è sorta o deve essere eseguita. Nel caso di specie, l'obbligazione pecuniaria doveva essere adempiuta al domicilio del creditore, ai sensi dell'articolo 1182 del codice civile, luogo coincidente con la sede del Tribunale adito.
Quanto all'eccezione di difetto di legittimazione passiva di uno dei soci, il Tribunale ha richiamato l'articolo 2313 del codice civile, che prevede la responsabilità solidale e illimitata dei soci accomandatari per le obbligazioni sociali. Tale responsabilità si estende anche alle obbligazioni sorte anteriormente all'acquisto della qualità di socio, in virtù del richiamo all'articolo 2269 del codice civile.
Nel merito, il Tribunale ha ritenuto che la società creditrice avesse fornito la prova dell'esecuzione delle prestazioni, producendo i documenti di trasporto delle merci, sottoscritti dal destinatario. Il disconoscimento della firma apposta su uno dei documenti di trasporto è stato ritenuto inefficace, in quanto generico e non specificato. Le testimonianze assunte hanno confermato la conclusione del contratto di vendita e la sua corretta esecuzione da parte della società creditrice. Pertanto, il Tribunale ha ritenuto provato il diritto della società creditrice a ottenere il pagamento del corrispettivo delle prestazioni eseguite.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


Il testo anonimizzato del provvedimento è riservato agli Utenti Professionali ed è visibile tramite permalink solo previa accettazione dei Termini di Servizio. Poiché la corretta interpretazione delle decisioni giurisdizionali richiede specifiche competenze tecniche, la lettura autonoma da parte di soggetti non qualificati non sostituisce in alcun modo una consulenza legale ed è inidonea per valutare casi concreti o assumere iniziative, per le quali resta indispensabile rivolgersi a un Avvocato.

TRIBUNALE DI BERGAMO

Sentenza n. 346/2023 del 21-04-2023

principi giuridici

Il personale docente assunto con contratto a tempo determinato ha diritto ad usufruire della carta elettronica del docente, al pari del personale docente a tempo indeterminato, in quanto svolge le medesime mansioni e ha l'obbligo di svolgere la medesima attività di aggiornamento e di qualificazione delle proprie competenze professionali.

La natura temporanea del rapporto di lavoro non incide sulla titolarità del diritto a ricevere la carta del docente, non sussistendo ragioni oggettive che giustifichino un trattamento differenziato rispetto a tale vantaggio finanziario legato alla formazione.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Carta Docente: Estensione del Beneficio ai Docenti Precari


Una recente sentenza del Tribunale di Bergamo ha affrontato la questione dell'estensione del beneficio economico della "Carta del Docente" ai docenti precari, ossia a coloro che sono assunti con contratto a tempo determinato. La vicenda trae origine dal ricorso di un docente precario che rivendicava il diritto a percepire il beneficio di 500 euro annui, previsto dalla legge n. 107/2015 per l'aggiornamento e la formazione professionale, lamentando una disparità di trattamento rispetto ai docenti di ruolo.
Il Ministero dell'Istruzione si era opposto alla richiesta, sostenendo che la "Carta del Docente" non rientra tra le "condizioni di impiego" per le quali è sancita l'uguaglianza tra docenti a tempo determinato e indeterminato. Inoltre, il Ministero aveva evidenziato che la formazione "obbligatoria, permanente e strutturale" è imposta solo al personale docente di ruolo.
Il Tribunale, accogliendo il ricorso del docente, ha fondato la propria decisione su una serie di argomentazioni. In primo luogo, ha richiamato la sentenza del Consiglio di Stato n. 1842/2022, che ha annullato gli atti amministrativi nella parte in cui non contemplavano i docenti non di ruolo tra i destinatari della "Carta del Docente". Il Consiglio di Stato aveva ritenuto che l'esclusione dei docenti precari dal beneficio contrastasse con i principi costituzionali di uguaglianza, buon andamento della pubblica amministrazione e diritto al lavoro.
Successivamente, il Tribunale ha fatto riferimento alla pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che, in risposta a un rinvio pregiudiziale, ha affermato che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato osta a una normativa nazionale che riserva il beneficio della "Carta del Docente" al solo personale docente a tempo indeterminato. La Corte ha ritenuto che la "Carta del Docente" rientri tra le "condizioni di impiego" e ha escluso la sussistenza di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo.
Il Tribunale ha quindi concluso che la natura temporanea del rapporto di lavoro non incide sulla titolarità del diritto a ricevere la "Carta del Docente", in quanto tutti gli insegnanti, sia quelli di ruolo che quelli assunti con contratti a termine, svolgono le stesse mansioni e hanno l'obbligo di svolgere la medesima attività di aggiornamento e di qualificazione delle proprie competenze professionali. Di conseguenza, il Tribunale ha condannato il Ministero dell'Istruzione a mettere a disposizione del ricorrente la "Carta del Docente" (o altro strumento equipollente) per gli anni scolastici in cui ha prestato servizio, al fine di consentirgli di fruire del beneficio nel rispetto dei vincoli di legge.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

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ATTENZIONE! Le sentenze sono di dominio pubblico. La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali "costituisce fonte preziosa per lo studio e l'accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell'esercizio del potere giurisdizionale". Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l'anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, Diritto Pratico ha scelto questa strada. Il processo di anonimizzazione è completamente automatizzato: puoi segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni tramite l'apposito modulo di contatto richiamabile cliccando sul simbolo che trovi in prossimità degli estremi di ogni provvedimento.

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