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TRIBUNALE DI BERGAMO

Sentenza n. 77/2023 del 01-02-2023

principi giuridici

Il datore di lavoro è tenuto a versare al lavoratore le somme dovute a titolo di ferie, festività e gratifiche natalizie qualora non abbia provveduto al relativo accantonamento presso la cassa edile, non sorgendo l'obbligazione di quest'ultima per effetto della sola costituzione del rapporto di lavoro, ma unicamente a seguito del versamento da parte del datore di lavoro.

Nell'azione di adempimento, il creditore è tenuto a provare esclusivamente l'esistenza del titolo, gravando sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto adempimento.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Mancato Versamento dei Contributi alla Cassa Edile: Responsabilità Diretta del Datore di Lavoro


La recente pronuncia del Tribunale di Bergamo affronta una questione rilevante nel settore edile, ovvero le conseguenze del mancato versamento dei contributi alla cassa edile da parte del datore di lavoro. Il caso trae origine dal ricorso di un lavoratore, un cartongessista, che rivendicava il pagamento di differenze retributive, inclusi compensi per lavoro ordinario, festivo, indennità di mensa e trasporto, TFR e somme non percepite dalla cassa edile a causa dell'omesso versamento dei contributi da parte della società datrice di lavoro.
Il lavoratore aveva instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, poi di fatto proseguito, con inquadramento nel primo livello del c.c.n.l. edili artigiani. A seguito di contestazioni disciplinari, il rapporto era cessato con un licenziamento. La società convenuta, pur ritualmente citata, è rimasta contumace, non comparendo in giudizio per contestare le pretese del lavoratore.
Il Tribunale ha accolto integralmente il ricorso. La decisione si fonda sul principio secondo cui le somme che il datore di lavoro è obbligato a versare alla cassa edile per ferie, gratifiche natalizie e festività infrasettimanali hanno natura retributiva e costituiscono un diritto del lavoratore. Il giudice ha chiarito che il meccanismo di versamento alla cassa edile integra una delegazione di pagamento. Di conseguenza, se la cassa edile non è in grado di erogare le prestazioni al lavoratore a causa del mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro, quest'ultimo rimane direttamente obbligato verso il dipendente.
Il Tribunale ha sottolineato che far gravare sul lavoratore il rischio dell'inadempimento contributivo del datore di lavoro comporterebbe un trattamento retributivo inferiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva. Pertanto, il lavoratore ha il diritto di agire direttamente nei confronti del datore di lavoro per ottenere il pagamento delle somme dovute per ferie, festività e gratifiche natalizie, oltre al TFR e alle altre indennità richieste.
Il giudice ha evidenziato che il lavoratore aveva dimostrato la maturazione dei crediti, mentre la società convenuta, non costituendosi in giudizio, non aveva contestato i fatti posti a base delle pretese del lavoratore, né aveva provato l'esistenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere. La condotta processuale della società, unitamente agli elementi di prova forniti dal lavoratore, ha portato alla condanna al pagamento delle somme richieste.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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