TRIBUNALE DI BERGAMO
Sentenza n. 277/2024 del 02-02-2024
principi giuridici
Nel procedimento di divorzio congiunto, qualora i coniugi abbiano manifestato concordemente la volontà di non riconciliarsi e di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni pattuite, e sia accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 1 dicembre 1970, n. 898, il Tribunale, previo parere favorevole del Pubblico Ministero e in assenza di contrasti con l'interesse superiore della prole o con norme imperative, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Divorzio Congiunto e Accertamento delle Condizioni per la Cessazione degli Effetti Civili del Matrimonio
Il Tribunale di ### si è pronunciato in merito a un ricorso congiunto di divorzio presentato da due coniugi. La coppia, unita in matrimonio concordatario nel 2004, aveva precedentemente formalizzato la propria separazione consensuale attraverso un accordo di negoziazione assistita. Dal matrimonio sono nate due figlie, entrambe maggiorenni ma non ancora economicamente indipendenti.
Nel corso del procedimento divorzile, svolto in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi, tramite i rispettivi legali, hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi e di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni già stabilite nel ricorso congiunto.
Il Tribunale, preso atto della documentazione prodotta, della durata della separazione, e della concorde volontà delle parti, nonché del parere favorevole del Pubblico Ministero, ha accertato la sussistenza dei presupposti di legge per la cessazione degli effetti civili del matrimonio. In particolare, è stata ritenuta irrimediabilmente compromessa la comunione spirituale e materiale tra i coniugi, condizione imprescindibile per la pronuncia del divorzio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) della Legge n. 898/1970 e successive modifiche.
Di conseguenza, il Tribunale ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, recependo integralmente gli accordi raggiunti dalle parti e contenuti nel ricorso congiunto. Non sono state disposte statuizioni in merito alle spese processuali, in quanto trattandosi di procedura congiunta, le stesse erano state anticipate dai ricorrenti. Infine, è stato ordinato all'### di Stato Civile del Comune competente di provvedere alla trascrizione della sentenza e alle relative annotazioni.
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