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TRIBUNALE DI BERGAMO

Sentenza n. 396/2024 del 15-02-2024

principi giuridici

L'adozione di persona maggiorenne è ammissibile qualora, accertata la sussistenza dei requisiti di legge, si configuri come strumento idoneo a garantire all'adottando una maggiore sicurezza affettiva e materiale, in presenza di un legame affettivo consolidato nel tempo, assimilabile ad un rapporto di filiazione.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Adozione di Persona Maggiorenne: Riconoscimento Giudiziale di un Legame Affettivo Consolidato


Il Tribunale di ### si è pronunciato in merito a una richiesta di adozione di persona maggiorenne, focalizzandosi sulla sussistenza di un rapporto affettivo equiparabile a quello genitoriale. La vicenda trae origine dalla domanda presentata da un soggetto che, non avendo figli e non essendo coniugato, aspirava ad adottare una giovane donna, anch'essa maggiorenne e non coniugata.
Il ricorrente ha motivato la propria istanza evidenziando la presenza di un legame affettivo profondo e duraturo con l'adottanda, instauratosi fin dalla tenera età di quest'ultima. Tale legame, secondo quanto emerso, si era sviluppato nel tempo, assumendo le caratteristiche di una vera e propria relazione padre-figlia.
Durante l'udienza, sia l'adottante che l'adottanda hanno espresso il loro consenso all'adozione. L'adottante ha descritto la relazione come un punto di riferimento costante nella vita della giovane, sottolineando la condivisione di esperienze e momenti significativi tipici di un rapporto genitoriale. L'adottanda, dal canto suo, ha confermato di aver sempre considerato l'adottante come una figura paterna, condividendo con lui aspetti importanti della sua vita. Anche la madre dell'adottanda ha espresso il proprio assenso, confermando il ruolo fondamentale svolto dall'adottante nella crescita della figlia.
Il Tribunale, valutate le circostanze e acquisite informazioni d'ufficio sull'adottante, ha accolto la domanda di adozione. I giudici hanno riconosciuto la sussistenza di un interesse concreto dell'adottanda a vedersi riconosciuta giuridicamente una situazione di fatto consolidata nel tempo, ravvisando nella formalizzazione del rapporto un beneficio in termini di sicurezza affettiva e materiale. Di conseguenza, è stato disposto che l'adottanda assuma il cognome dell'adottante, aggiungendolo al proprio.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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