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TRIBUNALE DI BERGAMO

Sentenza n. 54/2024 del 23-01-2024

principi giuridici

L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni tra assunti a tempo indeterminato e determinato e tra le diverse tipologie di supplenze, sicché il richiamo, contenuto nel comma 3, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Docenti Supplenti e Retribuzione Professionale: Un Diritto Acquisito


Una recente pronuncia del Tribunale di Bergamo ha ribadito un principio fondamentale in materia di diritto del lavoro scolastico: la parità di trattamento tra docenti a tempo indeterminato e determinato per quanto concerne la Retribuzione Professionale Docenti (RPD). La vicenda trae origine dal ricorso presentato da una docente che, avendo svolto supplenze durante l'anno scolastico 2021/2022, lamentava la mancata corresponsione dell'emolumento previsto dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2001.
Il Ministero dell'### e del ### si era costituito in giudizio contestando la pretesa, sostenendo implicitamente una disparità di trattamento giustificata dalla natura temporanea degli incarichi di supplenza.
Il giudice, richiamando la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia dell'###, ha accolto integralmente il ricorso. La decisione si fonda sull'interpretazione della clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, che sancisce il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato. Tale principio impone di garantire ai lavoratori a termine le stesse condizioni di impiego dei loro colleghi a tempo indeterminato, a meno che non sussistano ragioni oggettive che giustifichino un trattamento differenziato.
Nel caso specifico, il Tribunale ha evidenziato come la RPD, pur essendo un compenso accessorio, abbia natura fissa e continuativa, non essendo legata a particolari modalità di svolgimento della prestazione. Di conseguenza, essa rientra a pieno titolo tra le "condizioni di impiego" che devono essere garantite anche ai docenti supplenti.
Il giudice ha inoltre sottolineato che l'obiettivo della RPD è quello di valorizzare la funzione docente e riconoscere il ruolo dei docenti nel miglioramento del servizio scolastico. Pertanto, un'interpretazione restrittiva del contratto collettivo, che escludesse determinate tipologie di supplenza, sarebbe in contrasto con la finalità stessa dell'istituto.
In definitiva, il Tribunale ha condannato il Ministero a corrispondere alla docente la somma richiesta a titolo di RPD, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria. La sentenza rappresenta un'importante conferma del diritto dei docenti supplenti a ricevere un trattamento economico equiparato a quello dei colleghi a tempo indeterminato, in linea con i principi di non discriminazione e di valorizzazione della professione docente.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
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testo integrale


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