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TRIBUNALE DI BIELLA

Sentenza n. 48/2018 del 06-02-2018

principi giuridici

L'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale.

Nei contratti di conto corrente, la pattuizione di pari periodicità nella capitalizzazione degli interessi creditori e debitori, unitamente alla specifica sottoscrizione della clausola da parte del correntista, soddisfa i requisiti previsti dall'art. 120, comma 2, del Testo Unico Bancario e dalla delibera ### del 9 febbraio 2000, rendendo legittima la pratica dell'anatocismo.

In tema di accertamento dell'usura, l'utilizzo di una formula di calcolo del tasso effettivo globale difforme da quella indicata dalla ### d'### per la determinazione del ### e il successivo confronto di detta grandezza con i tassi soglia emanati dal Ministero comportano risultati interpretativi errati, in quanto il confronto viene effettuato tra grandezze non omogenee tra loro.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Contratto di Garanzia Autonoma e Opposizioni del Fideiussore: Limiti e Condizioni


La pronuncia in commento affronta una controversia originata dall'emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti di una società e del suo fideiussore, in relazione a debiti derivanti da rapporti bancari. La società e il fideiussore hanno contestato il decreto, sollevando diverse eccezioni, tra cui il difetto di prova del credito, l'applicazione di interessi usurari e anatocistici, nonché l'invalidità della fideiussione.
Il Tribunale ha rigettato l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo. In primo luogo, ha ritenuto che la banca avesse fornito adeguata prova del credito, producendo gli estratti conto relativi ai rapporti contestati. Quanto alle contestazioni di anatocismo, il giudice ha rilevato che i contratti prevedevano la pari periodicità nella capitalizzazione degli interessi creditori e debitori, in conformità alla normativa vigente.
Relativamente all'eccezione di usura, il Tribunale ha evidenziato che la perizia di parte opponente utilizzava una formula di calcolo del TEG non conforme alle istruzioni della Banca d'Italia, portando a risultati inattendibili. Inoltre, ha precisato che, nel periodo antecedente al 2010, la commissione di massimo scoperto (CMS) non doveva essere inclusa nel calcolo del TEG ai fini della verifica del superamento del tasso soglia.
Un punto centrale della decisione riguarda la natura del contratto di garanzia prestato dal fideiussore. Il Tribunale ha qualificato la garanzia come contratto autonomo, in virtù della presenza di clausole quali il pagamento "a prima richiesta" e la rinuncia alle eccezioni opponibili dal debitore principale. In tale contesto, il giudice ha affermato che il garante non può sollevare eccezioni relative al rapporto principale, salvo il caso di abuso o dolo manifesto da parte del creditore, non riscontrabile nel caso di specie.
Infine, il Tribunale ha condannato la banca al pagamento di una somma pari al contributo unificato, in quanto non aveva partecipato alla procedura di mediazione obbligatoria senza giustificato motivo. Ha altresì condannato la società e il fideiussore, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore della banca, in applicazione del principio di soccombenza.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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