TRIBUNALE DI BIELLA
Sentenza n. 75/2018 del 01-03-2018
principi giuridici
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice deve accertare la fondatezza delle pretese fatte valere dall'ingiungente opposto e delle eccezioni e difese dell'opponente, con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza.
La revoca del decreto ingiuntivo in sede di opposizione, conseguente all'estinzione del debito per adempimento successivo all'emissione del decreto, comporta la condanna dell'opponente al pagamento della somma ancora dovuta, quantificata con riferimento alla data della sentenza, e delle spese del giudizio, restando escluse le spese liquidate nella fase monitoria.
La mancata partecipazione ingiustificata al procedimento di mediazione obbligatoria comporta la condanna della parte inadempiente al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
Il testo anonimizzato del provvedimento è riservato agli Utenti Professionali ed è visibile tramite permalink solo previa accettazione dei Termini di Servizio. Poiché la corretta interpretazione delle decisioni giurisdizionali richiede specifiche competenze tecniche, la lettura autonoma da parte di soggetti non qualificati non sostituisce in alcun modo una consulenza legale ed è inidonea per valutare casi concreti o assumere iniziative, per le quali resta indispensabile rivolgersi a un Avvocato.




sintesi e commento
Opposizione a Decreto Ingiuntivo: Anatocismo, Usura e Prova del Credito Bancario al Vaglio del Tribunale
La pronuncia in esame trae origine dall'opposizione a un decreto ingiuntivo promosso da una società a responsabilità limitata nei confronti di un istituto di credito. La società opponente contestava la sussistenza del credito azionato dalla banca, eccependo l'applicazione di anatocismo, l'usura e la nullità di un mutuo chirografario stipulato per consolidare un'esposizione debitoria preesistente.
Il Tribunale ha rigettato l'opposizione, pur revocando il decreto ingiuntivo opposto. Il Giudice ha ritenuto infondata l'eccezione di difetto di prova del credito, evidenziando come la banca avesse prodotto gli estratti conto sia ordinari che scalari relativi al conto corrente, al conto mutuo e ai conti anticipi, consentendo la ricostruzione della continuità contabile delle singole partite debitorie e creditorie.
Quanto alle contestazioni relative alla legittimità degli addebiti per interessi passivi, commissioni, oneri, spese e valute, il Tribunale le ha ritenute tardive e generiche, oltre che infondate nel merito. Il Giudice ha rilevato che le condizioni economiche erano state pattuite in forma scritta e che la decorrenza delle valute era espressamente prevista nel contratto.
Con riferimento all'anatocismo, il Tribunale ha ritenuto valida la clausola contrattuale che prevedeva la pari periodicità della capitalizzazione degli interessi creditori e debitori, in conformità all'art. 120 del Testo Unico Bancario e alla delibera ### del 9 febbraio 2000. Il Giudice ha precisato che la norma richiede la pari periodicità della capitalizzazione, ma non la necessaria previsione di un identico tasso per gli interessi attivi e passivi.
In merito all'usura, il Tribunale ha ritenuto che la consulenza di parte prodotta dalla società opponente applicasse una formula di calcolo del ### non conforme alle istruzioni della ### d'### e che, pertanto, le conclusioni in essa contenute fossero errate. Il Giudice ha inoltre evidenziato che non era stata fornita la prova di una situazione di difficoltà economica della società opponente e della conoscenza di tale situazione da parte della banca.
Infine, il Tribunale ha ritenuto valido il contratto di mutuo chirografario stipulato per ripianare l'esposizione debitoria in conto corrente, in quanto non era stata dimostrata l'illegittimità degli addebiti relativi al conto corrente.
Nonostante il rigetto dell'opposizione, il Tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo opposto, in considerazione del pagamento parziale del debito effettuato dalla società opponente successivamente all'emissione del decreto. Il Giudice ha tuttavia condannato la società opponente al pagamento della differenza ancora dovuta, oltre agli interessi e alle spese del giudizio.
Il Tribunale ha inoltre condannato la banca al versamento di una somma di denaro all'entrata del bilancio dello Stato, in quanto non aveva partecipato al procedimento di mediazione obbligatoria senza giustificato motivo.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.