TRIBUNALE DI BIELLA
Sentenza n. 183/2022 del 18-05-2022
principi giuridici
La competenza territoriale convenzionale, derogativa dei fori legali, attribuisce al foro designato competenza esclusiva solo qualora l'accordo delle parti sia espresso in forma inequivoca, manifestando la concorde volontà di escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge.
Nei contratti di fideiussione stipulati successivamente al periodo oggetto dell'istruttoria della ### d'### relativa all'intesa restrittiva della concorrenza, grava sulla parte che eccepisce la nullità delle singole clausole l'onere di allegare e dimostrare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie d'illecito concorrenziale di cui all'art. 2, L. n. 287 del 1990.
In caso di pluralità di parti vittoriose assistite da difensori diversi, la condanna alle spese di lite non può essere liquidata cumulativamente, dovendosi riconoscere a ciascuna parte il rimborso delle spese sostenute in ragione della propria attività difensiva.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Fideiussione e Concorrenza: Nullità Parziale e Onere Probatorio
La pronuncia in commento trae origine dall'opposizione a un decreto ingiuntivo emesso per il recupero di un credito derivante da un contratto di mutuo chirografario, garantito da fideiussioni. Gli opponenti, tra cui la società debitrice principale e i fideiussori, contestavano la pretesa creditoria eccependo, tra l'altro, la nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust, in quanto conformi allo schema contrattuale predisposto dall'ABI (Associazione Bancaria Italiana).
Il Tribunale ha rigettato l'opposizione, confermando integralmente il decreto ingiuntivo. In primo luogo, il giudice ha affrontato la questione della competenza territoriale, sollevata da uno dei fideiussori, ritenendola infondata. Nel merito, il Tribunale ha esaminato l'eccezione di nullità delle fideiussioni per contrasto con la normativa antitrust. Richiamando la recente giurisprudenza delle ### della Corte di Cassazione, il giudice ha ribadito il principio secondo cui i contratti di fideiussione a valle di intese restrittive della concorrenza dichiarate parzialmente nulle dall'### sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2 della legge n. 287 del 1990 e 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.
Tuttavia, il Tribunale ha precisato che il provvedimento della ### d'### costituisce prova privilegiata dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza con riguardo alle sole fideiussioni stipulate nel medesimo arco temporale interessato dall'istruttoria del provvedimento in questione, ovverosia tra il 2002 ed il maggio 2005. Diversamente, tale efficacia probatoria deve negarsi con riguardo a quelle fideiussioni stipulate ben oltre detto periodo, come nel caso di specie. Pertanto, rispetto ad una fideiussione temporalmente così lontana dalle indagini svolte dalla ### d'### è la parte interessata a far dichiarare la nullità delle singole clausole ad essere onerata dell'allegazione e della dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie d'illecito concorrenziale di cui all'art. 2, L. n. 287 del 1990. Nel caso in esame, tale onere non è stato assolto dagli opponenti, con conseguente rigetto dell'eccezione di nullità parziale.
Il Tribunale ha poi esaminato le ulteriori contestazioni degli opponenti relative all'illegittima applicazione di interessi anatocistici ed usurari, nonché alla presenza di clausole vessatorie nelle fideiussioni, ritenendole infondate e confermando la validità ed efficacia delle garanzie prestate. Infine, il giudice ha rigettato le istanze istruttorie reiterate dagli opponenti, ritenendole superflue alla luce della documentazione già in atti e dei principi di diritto applicabili al caso di specie.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.