TRIBUNALE DI BIELLA
Sentenza n. 202/2022 del 30-05-2022
principi giuridici
In materia di contratti di garanzia o fideiussione, la nozione di consumatore di cui all'art. 2, lett. b), della direttiva 93/13/CE ha carattere oggettivo e deve essere valutata alla luce di un criterio funzionale volto ad analizzare se il rapporto contrattuale rientri nell'ambito delle attività estranee all'esercizio di una professione, spettando al giudice nazionale verificare, tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie e di tutti gli elementi di prova, se il contraente possa essere qualificato come consumatore ai sensi della suddetta direttiva.
L'accoglimento dell'eccezione d'incompetenza per territorio del giudice adito con il ricorso monitorio comporta l'invalidità e la conseguente revoca ex officio del decreto ingiuntivo opposto.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Competenza Territoriale e Qualifica di Consumatore del Fideiussore: Un'Analisi alla Luce della Giurisprudenza Europea
La pronuncia in esame affronta la questione della competenza territoriale in un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, sollevata da soggetti che avevano prestato fideiussione a garanzia di un debito altrui. Il Tribunale è stato chiamato a valutare se, nel caso specifico, i fideiussori potessero essere considerati consumatori e, di conseguenza, se fosse applicabile il foro del consumatore, inderogabile per legge.
La vicenda trae origine da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società finanziaria nei confronti di alcuni soggetti, in qualità di fideiussori di una società debitrice principale. Gli opponenti contestavano la competenza territoriale del Tribunale adito, eccependo la propria qualità di consumatori e invocando il foro del consumatore, coincidente con il Tribunale del luogo di loro residenza. Contestavano, inoltre, la validità delle fideiussioni prestate, adducendo diverse motivazioni, tra cui l'indeterminatezza dell'oggetto e la violazione dei principi di correttezza e buona fede. Nel corso del giudizio, interveniva una società terza, cessionaria del credito originariamente vantato dalla società finanziaria, che si costituiva chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Il Tribunale ha accolto l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dagli opponenti, revocando il decreto ingiuntivo. La decisione si fonda su un'analisi approfondita della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea in materia di tutela dei consumatori. Il giudice ha evidenziato come, alla luce dei più recenti orientamenti europei, la qualifica di consumatore debba essere valutata con riferimento alle parti del contratto di garanzia, indipendentemente dalla natura dell'obbligazione garantita e dall'attività svolta dal debitore principale. In altre parole, ciò che rileva è se il fideiussore abbia agito per scopi estranei alla propria attività professionale, anche in presenza di collegamenti con la società debitrice, come ad esempio l'esistenza di rapporti di parentela con i soci.
Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che i fideiussori avessero agito per finalità estranee alla loro attività professionale, giustificate dal rapporto di parentela con il socio della società debitrice. Di conseguenza, ha riconosciuto loro la qualifica di consumatori e ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, individuando come competente il Tribunale del luogo di residenza dei fideiussori. L'accoglimento dell'eccezione di incompetenza ha comportato la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Il Tribunale ha, infine, compensato integralmente le spese di lite tra le parti, motivando tale decisione con il recente mutamento della giurisprudenza di legittimità sulla questione.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.