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TRIBUNALE DI BIELLA

Sentenza n. 198/2023 del 25-05-2023

principi giuridici

In tema di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore, ai fini della promovibilità dell'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore del responsabile, rileva l'autenticità del contrassegno assicurativo, non la validità del rapporto assicurativo, sicché l'assicuratore è vincolato a risarcire i danni causati dalla circolazione del veicolo anche qualora il premio assicurativo non sia stato pagato o il contratto di assicurazione non sia efficace, salvo che provi l'insussistenza di un proprio comportamento colposo tale da ingenerare l'affidamento erroneo del danneggiato.

In caso di sinistro stradale, la violazione da parte del pedone dell'art. 190 del d.lgs. 285/1992, che impone di circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in assenza di marciapiedi, banchine o altri spazi predisposti, configura un concorso di colpa nella causazione del danno risarcibile ai sensi dell'art. 1227 c.c.

Nella liquidazione del danno non patrimoniale, le voci di danno permanente e temporaneo possono essere riconosciute secondo un criterio diacronico, iniziando il danno permanente al termine dell'invalidità temporanea; ai fini della quantificazione del danno biologico permanente, occorre fare riferimento all'età della vittima al momento della cessazione dell'invalidità temporanea.

Nella domanda di risarcimento del danno, quale debito di valore, è implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi sia del danno da svalutazione monetaria quali componenti indispensabili del risarcimento, tra loro concorrenti attesa la diversità delle rispettive funzioni.

L'onere di analitica contestazione dei fatti dedotti dall'attore viene meno quando l'attore, per primo, si sottragga all'onere di analitica allegazione dei fatti posti a fondamento della domanda.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Sinistro Stradale, Concorso di Colpa del Pedone e Responsabilità dell'Assicuratore


La pronuncia in esame trae origine da una richiesta di risarcimento danni avanzata da una persona a seguito di un incidente stradale. La vicenda riguarda un sinistro occorso in un centro abitato, su una strada a scorrimento veloce priva di illuminazione e marciapiede, dove la persona, mentre percorreva a piedi la via, veniva investita da un veicolo. Il conducente del veicolo, risultato positivo all'alcoltest, ometteva di prestare soccorso e si allontanava dal luogo dell'incidente.
La persona danneggiata citava in giudizio l'eredità giacente del conducente deceduto, la compagnia assicurativa del veicolo e la società designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada. La compagnia assicurativa contestava la propria responsabilità, mentre la società designata eccepiva il difetto di legittimazione passiva.
Il Tribunale ha preliminarmente affrontato la questione della legittimazione passiva della società designata dal Fondo di Garanzia. Richiamando la giurisprudenza consolidata in materia di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, il giudice ha evidenziato come il terzo danneggiato possa fare affidamento sull'apparenza della situazione, ovvero sull'esistenza di un valido certificato assicurativo, senza essere tenuto a verificare l'effettivo pagamento del premio. Nel caso di specie, essendo accertata la stipula di una polizza assicurativa tra il conducente e la compagnia, e non essendo stata dimostrata la contraffazione del contrassegno, il Tribunale ha ritenuto sussistente la copertura assicurativa, escludendo la responsabilità del Fondo di Garanzia.
Nel merito, il Tribunale ha accertato la responsabilità del conducente del veicolo, tuttavia, ha riconosciuto un concorso di colpa della persona danneggiata nella causazione dell'evento dannoso. Il giudice ha rilevato che la persona, al momento dell'incidente, percorreva a piedi una strada a scorrimento veloce, priva di marciapiede e illuminazione, nel medesimo senso di marcia dei veicoli, in violazione delle norme del Codice della Strada che impongono ai pedoni di circolare sul margine opposto al senso di marcia in tali circostanze. Pertanto, il Tribunale ha ritenuto che la persona danneggiata avesse concorso a determinare il danno subito nella misura di un terzo, riducendo proporzionalmente l'ammontare del risarcimento.
Il Tribunale ha poi proceduto alla quantificazione del danno, tenendo conto delle risultanze della consulenza tecnica medico-legale, che aveva accertato l'invalidità temporanea e permanente subita dalla persona. Il giudice ha liquidato il danno non patrimoniale e il danno patrimoniale emergente, riducendoli in ragione del concorso di colpa della persona danneggiata. È stata invece rigettata la domanda di risarcimento del danno da lucro cessante, per carenza di allegazione e prova da parte della persona danneggiata.
Infine, il Tribunale ha condannato in solido l'assicurazione e l'eredità giacente del conducente al pagamento delle somme liquidate a titolo di risarcimento danni, nonché al pagamento delle spese legali sostenute dalla persona danneggiata. Le spese di lite della società designata dal Fondo di Garanzia sono state poste a carico della compagnia assicurativa.
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Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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