TRIBUNALE DI BIELLA
Sentenza n. 341/2023 del 12-10-2023
principi giuridici
Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, la legittimazione passiva spetta all'amministrazione da cui dipendono gli agenti accertatori, individuandosi, in caso di verbale elevato dalla polizia municipale, nel Comune in persona del Sindaco.
Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, la copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento può essere depositata dalla pubblica amministrazione senza limitazioni temporali.
Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, l'omessa verbalizzazione delle dichiarazioni del trasgressore non costituisce vizio del verbale qualora non sia stata specificamente manifestata la volontà di inserire tali dichiarazioni nel verbale stesso.
Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa pecuniaria, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti attestati dal pubblico ufficiale come compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza margine di apprezzamento o percezione sensoriale, nonché della provenienza del documento e delle dichiarazioni a lui rese.
In tema di violazioni al codice della strada, l'art. 183 del D.P.R. n. 495/1992 impone agli agenti preposti alla regolazione del traffico l'utilizzo di idoneo vestiario al fine di garantire la loro visibilità, soprattutto nelle ore notturne e in condizioni di scarsa visibilità.
testo integrale
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sintesi e commento
Validità della Sanzione Amministrativa per Violazione del Codice della Strada: Onere di Allegazione e Valore Probatorio del Verbale
La pronuncia del Tribunale di Biella affronta un caso di opposizione a sanzione amministrativa elevata per violazione dell'articolo 172 del Codice della Strada, relativo all'obbligo di utilizzo delle cinture di sicurezza. La vicenda trae origine dal rigetto, in primo grado, del ricorso presentato da un soggetto sanzionato per aver circolato senza cinture.
L'appellante contestava la decisione del Giudice di Pace, sollevando diverse eccezioni. In primo luogo, eccepiva un vizio procedurale, lamentando la presunta tardività e irregolarità della costituzione in giudizio del Comune, con conseguente violazione del principio del contraddittorio. Nel merito, contestava la legittimità della sanzione, sostenendo l'omessa verbalizzazione, da parte degli agenti accertatori, delle giustificazioni fornite al momento del controllo, relative all'impossibilità di indossare la cintura a causa di una lesione fisica. Infine, lamentava la scarsa visibilità della pattuglia, in presunta violazione delle norme che disciplinano le modalità di controllo su strada.
Il Tribunale ha rigettato integralmente l'appello. In relazione alla presunta irregolarità della costituzione del Comune, il giudice ha rilevato che l'amministrazione si era ritualmente costituita, depositando la documentazione necessaria, seppur in un primo momento via PEC e successivamente in forma cartacea. Quanto alla presunta violazione del contraddittorio per mancato scambio di note scritte, il Tribunale ha evidenziato che la documentazione relativa all'accertamento era stata tempestivamente depositata, richiamando il principio secondo cui, in materia di opposizione a sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada, la produzione della copia del rapporto e degli atti relativi all'accertamento non è soggetta a preclusioni temporali.
Nel merito, il Tribunale ha ritenuto infondata la censura relativa all'omessa verbalizzazione delle dichiarazioni del trasgressore. Il giudice ha sottolineato che l'appellante non aveva specificamente allegato, né offerto di provare, di aver espressamente richiesto l'inserimento delle proprie dichiarazioni nel verbale, come previsto dall'articolo 200 del Codice della Strada. Inoltre, ha evidenziato che l'appellante non aveva impugnato con querela di falso l'attestazione, contenuta nel verbale, circa l'assenza di dichiarazioni del trasgressore. A tal proposito, il Tribunale ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di valore probatorio del verbale di accertamento, che fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti attestati dal pubblico ufficiale come compiuti in sua presenza.
Infine, il Tribunale ha respinto anche la censura relativa alla scarsa visibilità della pattuglia, ritenendo che non fossero stati forniti elementi sufficienti a dimostrare la violazione delle norme che disciplinano le modalità di controllo su strada. Il giudice ha evidenziato che l'appellante non aveva contestato le condizioni di visibilità al momento del controllo e che, comunque, l'immediato arresto del veicolo, una volta intimato l'alt dagli agenti, deponeva nel senso della percezione della presenza degli operanti.
La sentenza conferma l'importanza dell'onere di allegazione e prova a carico del ricorrente che si oppone a una sanzione amministrativa, nonché il valore probatorio privilegiato del verbale di accertamento, che può essere contestato solo attraverso la querela di falso.