TRIBUNALE DI BOLOGNA
Sentenza n. 20813/2017 del 19-09-2017
principi giuridici
Nel giudizio di risarcimento danni derivante da sinistro stradale, l'omessa indicazione di un soggetto quale testimone nel modulo di constatazione amichevole d'incidente (CAI), unitamente alla mancata indicazione dello stesso nella lista testimoniale, incide sull'attendibilità della testimonianza resa dal medesimo soggetto.
In materia di risarcimento danni derivanti da sinistro stradale, la mancata produzione di documentazione fotografica ritraente i veicoli nella posizione di stasi successiva all'evento, unitamente alla redazione incompleta del modulo di constatazione amichevole d'incidente (CAI), costituisce elemento valutabile ai fini della prova del nesso causale tra il sinistro e i danni lamentati.
In applicazione del principio della ragione più liquida, il giudice può esaminare un motivo di merito idoneo a definire il giudizio, anche in presenza di questioni pregiudiziali.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Incompatibilità tra Dinamica del Sinistro Stradale e Danni al Veicolo: Onere Probatorio e Valutazione della Testimonianza
La pronuncia del Tribunale Ordinario di Bologna affronta una controversia relativa a una richiesta di risarcimento danni conseguenti a un sinistro stradale. L'attore sosteneva di aver subito lesioni a seguito di una collisione con un veicolo, la cui condotta imprudente avrebbe causato l'incidente.
La società assicurativa convenuta contestava la domanda, sollevando eccezioni di prescrizione e improponibilità, nonché contestando la dinamica del sinistro e la quantificazione dei danni. Nel corso del giudizio, è stata espletata una consulenza tecnica d'ufficio (CTU) cinematica per ricostruire la dinamica dell'incidente sulla base dei danni riportati dai veicoli.
Il Tribunale ha rigettato la domanda attorea, basando la decisione su due ordini di considerazioni. In primo luogo, ha rilevato una carenza probatoria da parte dell'attore. Il giudice ha evidenziato che il testimone chiave, escusso durante il processo, non era stato indicato nel modulo di constatazione amichevole d'incidente (CAI), sollevando dubbi sulla sua attendibilità. Inoltre, la testimonianza resa risultava incompatibile con i danni subiti dal veicolo. Il Tribunale ha sottolineato che l'attore non aveva fornito elementi probatori sufficienti a supportare la propria versione dei fatti, come ad esempio fotografie dei veicoli nella posizione successiva all'incidente o la testimonianza del personale del 118 intervenuto sul luogo.
In secondo luogo, il Tribunale ha preso in considerazione le conclusioni della CTU cinematica, che ha rilevato una completa incompatibilità tra i danni presenti sul motociclo e la dinamica del sinistro descritta dall'attore. Il consulente tecnico d'ufficio ha evidenziato l'assenza di danni riconducibili alla collisione nella zona del veicolo indicata dall'attore, nonché l'assenza di tracce di materiale o impronte compatibili con un urto veicolare. Sulla base di tali elementi, il CTU ha concluso che la dinamica del sinistro riferita dall'attore contrastava in modo inconciliabile con gli elementi oggettivi disponibili.
Il Tribunale, richiamando il principio della "ragione più liquida", ha ritenuto di poter decidere la causa nel merito, senza necessità di pronunciarsi sulle eccezioni preliminari sollevate dalla convenuta, in quanto assorbite dal rigetto della domanda attorea. Di conseguenza, la domanda di risarcimento danni è stata respinta e l'attore è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.