TRIBUNALE DI BOLOGNA
Sentenza n. 2534/2019 del 28-11-2019
principi giuridici
Nel contratto di agenzia, costituisce giusta causa di recesso del preponente la mancata preventiva comunicazione da parte dell'agente dell'esclusione di un socio dalla compagine sociale, in violazione delle prescrizioni contrattuali o degli accordi collettivi applicabili che impongano tale preventiva informazione.
Nel contratto di agenzia, costituisce giusta causa di recesso del preponente l'attività dell'agente monomandatario che, nel corso del rapporto, ponga in essere una sistematica attività di sviamento della clientela a favore di altra compagnia assicurativa, illustrando ai clienti le caratteristiche delle diverse coperture e relativi premi, così favorendo il depauperamento del portafoglio del preponente.
In caso di recesso per giusta causa del preponente dal contratto di agenzia, l'agente ha diritto all'indennità di fine rapporto prevista dagli accordi economici collettivi di categoria per tale ipotesi.
In caso di illecita attività di distrazione del portafoglio da parte dell'agente, il danno risarcibile al preponente si determina tenendo conto dei margini di guadagno specifici del preponente stesso e del nesso di causalità tra la condotta dell'agente e la perdita di clientela, potendo il giudice, in mancanza di prova specifica, liquidare il danno in via equitativa.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Recesso per Giusta Causa nel Contratto di Agenzia: Violazione degli Obblighi di Lealtà e Buona Fede
La pronuncia in esame affronta una controversia relativa al recesso per giusta causa da un contratto di agenzia, sollevando questioni di rilievo in merito agli obblighi di lealtà e buona fede gravanti sull'agente, soprattutto in relazione alla gestione del portafoglio clienti e all'evoluzione normativa in materia di plurimandato.
La vicenda trae origine dalla decisione di una società preponente di recedere dal contratto di agenzia stipulato con una società agente, motivando tale scelta con due principali contestazioni: la mancata preventiva comunicazione dell'esclusione di un socio dalla compagine sociale dell'agente e un significativo decremento del portafoglio clienti, ritenuto conseguenza di un'attività di sviamento della clientela a favore di altre compagnie assicurative. L'agente contestava la legittimità del recesso, rivendicando il diritto alle indennità di fine rapporto e al risarcimento dei danni. La società preponente, a sua volta, avanzava domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni derivanti dalla presunta attività illecita di distrazione del portafoglio.
Il Tribunale, preliminarmente, ha respinto l'eccezione di incompetenza funzionale sollevata dall'agente in relazione alla domanda riconvenzionale, ritenendola tardiva e infondata, in quanto la controversia atteneva all'inadempimento del contratto di agenzia e non coinvolgeva questioni di competenza del Tribunale delle imprese.
Nel merito, il giudice ha ritenuto fondati entrambi i motivi di recesso invocati dalla preponente. Quanto alla mancata preventiva comunicazione dell'esclusione del socio, il Tribunale ha evidenziato come il contratto di agenzia e gli accordi collettivi di settore imponessero all'agente di informare tempestivamente la preponente di qualsiasi modifica nella compagine sociale, al fine di consentire a quest'ultima di valutare le implicazioni sulla gestione del rapporto. La comunicazione tardiva, successiva alla delibera di esclusione, integrava una violazione degli obblighi contrattuali.
Con riferimento al decremento del portafoglio clienti, il Tribunale ha accertato, sulla base di risultanze documentali e di una consulenza tecnica d'ufficio, un significativo calo delle polizze assicurative gestite dall'agente, contestualmente a una migrazione di clienti verso altre compagnie, in particolare una società partecipata dai soci dell'agente. Il Tribunale ha sottolineato come l'agente, operando in regime di monomandato, fosse contrattualmente tenuto a tutelare gli interessi della preponente e a promuovere i suoi prodotti, e non a favorire la concorrenza.
Il giudice ha respinto l'argomentazione dell'agente secondo cui la normativa in materia di plurimandato avrebbe legittimato la promozione di polizze di altre compagnie, evidenziando come tale normativa si applichi esclusivamente agli agenti che operano in regime di plurimandato, e non a quelli che, come nel caso di specie, sono vincolati da un contratto di monomandato. La condotta dell'agente, consistita nel suggerire sistematicamente ai clienti polizze di altre compagnie, integrava un'attività di sviamento della clientela, giustificando il recesso per giusta causa.
In conseguenza della legittimità del recesso, il Tribunale ha respinto le domande dell'agente volte a ottenere le indennità previste per il recesso ad nutum e il risarcimento dei danni. Ha invece accolto parzialmente la domanda dell'agente relativa alla restituzione delle rate di rivalsa pagate in eccesso, rideterminando l'importo dovuto.
Quanto alla domanda riconvenzionale della preponente, il Tribunale ha riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'attività di distrazione del portafoglio, quantificando il danno per lucro cessante sulla base dei margini di guadagno specifici della preponente e tenendo conto del fatto che una parte della migrazione dei clienti verso altre compagnie fosse riconducibile a dinamiche fisiologiche del mercato. Il Tribunale ha inoltre accolto le domande della preponente relative al pagamento delle provvigioni precontate e al residuo debito per la rivalsa.
In definitiva, il Tribunale ha condannato l'agente a versare alla preponente un importo pari alla differenza tra i crediti riconosciuti a ciascuna parte, compensando integralmente le spese di lite e ponendo le spese di consulenza tecnica a carico di entrambe le parti in egual misura.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.