TRIBUNALE DI BOLOGNA
Sentenza n. 677/2020 del 18-12-2020
principi giuridici
Il rifiuto ingiustificato del lavoratore di restituire l'autovettura aziendale, reiteratamente richiesta dal datore di lavoro, costituisce condotta idonea a ledere irrimediabilmente il rapporto fiduciario e a giustificare il licenziamento per giusta causa, ai sensi dell'art. 2119 c.c. e della contrattazione collettiva applicabile.
La contestazione della legittimità di un trasferimento non giustifica il rifiuto del lavoratore di adempiere ad altre obbligazioni contrattuali, quali la restituzione di beni aziendali, dovendo il lavoratore, in tal caso, agire nelle sedi opportune per tutelare i propri diritti.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Legittimità del Licenziamento per Rifiuto di Restituzione di un'Auto Aziendale: Analisi di una Sentenza
La pronuncia in esame affronta la questione della legittimità di un licenziamento per giusta causa intimato a un dipendente che si era rifiutato di restituire l'auto aziendale durante un periodo di malattia. La vicenda trae origine da una contestazione tra un'azienda e un suo dipendente, quadro aziendale con mansioni di rilievo, in merito alla restituzione di un'autovettura concessa in uso promiscuo.
Il dipendente, dopo aver ricevuto una comunicazione aziendale relativa a una missione lavorativa in un'altra regione, si era assentato per malattia. Durante questo periodo, l'azienda aveva richiesto la restituzione temporanea dell'auto aziendale, adducendo esigenze interne. Il dipendente si era opposto, ritenendo illegittima la richiesta in quanto l'auto era un benefit ad uso promiscuo. A seguito di un ulteriore scambio di comunicazioni e del persistere del rifiuto, l'azienda aveva contestato disciplinarmente il comportamento del dipendente e, successivamente, aveva intimato il licenziamento per giusta causa, ritenendo leso il rapporto fiduciario.
Il lavoratore aveva impugnato il licenziamento, sostenendo l'illegittimità della richiesta di restituzione dell'auto e la natura ritorsiva del licenziamento. In prima istanza, il giudice aveva accolto il ricorso del lavoratore, dichiarando illegittimo il licenziamento per insussistenza del fatto contestato e ordinando la reintegrazione nel posto di lavoro.
L'azienda aveva quindi proposto opposizione avverso tale ordinanza. Il Tribunale, in sede di opposizione, ha ribaltato la decisione di primo grado, ritenendo fondate le ragioni dell'azienda. I giudici hanno evidenziato che, anche qualora la missione lavorativa disposta dall'azienda fosse stata ritenuta illegittima o simulata, il dipendente avrebbe dovuto impugnare il provvedimento nelle sedi opportune, anziché rifiutarsi di restituire l'auto. Il Tribunale ha sottolineato che il rifiuto del dipendente costituiva una violazione degli obblighi contrattuali e un comportamento lesivo del rapporto fiduciario, tale da giustificare il licenziamento per giusta causa.
Inoltre, il Tribunale ha posto l'accento sul fatto che il dipendente era a conoscenza delle condizioni di utilizzo dell'auto aziendale e che la richiesta di restituzione era motivata da esigenze aziendali concrete. Il comportamento del dipendente è stato giudicato come un atto di insubordinazione e una volontà di ostacolare l'attività aziendale. I giudici hanno quindi accolto l'opposizione dell'azienda, rigettando le domande del lavoratore e condannandolo alla restituzione delle somme ricevute e al pagamento delle spese legali.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.