TRIBUNALE DI BOLOGNA
Sentenza n. 1050/2021 del 22-04-2021
principi giuridici
Nel contratto di locazione, il conduttore risponde della perdita o del deterioramento della cosa locata che avvenga durante il corso della locazione, salvo che provi che l'evento sia accaduto per causa a lui non imputabile, ai sensi dell'art. 1588 c.c.
La presunzione di colpa a carico del conduttore, ex art. 1588 c.c., è superabile solo con la dimostrazione che la causa del danno, identificata in modo positivo e concreto, non sia a lui imputabile; in difetto, le conseguenze negative riconducibili alla causa sconosciuta rimangono a suo carico.
In tema di legittimazione alla domanda di danni, il diritto al risarcimento spetta anche a colui il quale, per circostanze contingenti, eserciti un potere materiale sulla cosa e, dal danneggiamento di questa, possa risentire un pregiudizio al suo patrimonio, indipendentemente dal diritto, reale o personale, che egli abbia all'esercizio di quel potere.
testo integrale
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sintesi e commento
Responsabilità del Conduttore per Danni a Veicolo Noleggiato: Onere della Prova e Diligenza nella Custodia
La pronuncia in esame trae origine da una controversia relativa al risarcimento dei danni subiti da un'autovettura a seguito di un sinistro stradale. Una società di autonoleggio ha citato in giudizio un soggetto, suo cliente, per ottenere il risarcimento dei danni causati al veicolo noleggiato, a seguito di un incidente in cui il conducente aveva perso il controllo del mezzo, uscendo fuori strada.
La società attrice fondava la propria pretesa risarcitoria sia sulla responsabilità contrattuale del conduttore, ai sensi degli articoli 1587 e 1588 del codice civile, sia sulla responsabilità extracontrattuale, in qualità di custode del veicolo, ai sensi dell'articolo 2051 del codice civile. Il convenuto, dal canto suo, contestava la propria responsabilità, adducendo diverse motivazioni, tra cui l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della società attrice, l'esistenza di polizze assicurative stipulate con terzi e l'assenza di colpa nella causazione del sinistro, attribuendolo a fattori esterni imprevedibili.
Il Tribunale ha rigettato le eccezioni preliminari sollevate dal convenuto, ritenendo sussistente la legittimazione attiva della società di autonoleggio, anche in considerazione del successivo acquisto del veicolo danneggiato. Nel merito, il giudice ha richiamato l'articolo 1588 del codice civile, che pone a carico del conduttore la presunzione di colpa per la perdita o il deterioramento della cosa locata, salvo che provi che l'evento sia accaduto per causa a lui non imputabile.
Nel caso specifico, il Tribunale ha ritenuto che il convenuto non avesse fornito una prova sufficiente a superare tale presunzione, evidenziando come la perdita di controllo del veicolo fosse riconducibile a una condotta negligente del conducente, presumibilmente dovuta a un colpo di sonno, piuttosto che a fattori esterni imprevedibili. A tal proposito, è stato valorizzato il verbale redatto dalle forze dell'ordine intervenute sul luogo del sinistro e la perizia tecnica d'ufficio, che aveva ricostruito la dinamica dell'incidente, escludendo la presenza di condizioni ambientali o di traffico tali da giustificare la perdita di controllo del veicolo.
Pertanto, il Tribunale ha ritenuto sussistente la responsabilità contrattuale del convenuto, condannandolo al risarcimento dei danni subiti dalla società di autonoleggio, quantificati tenendo conto del valore del veicolo al momento del sinistro e del ricavato dalla vendita del relitto. Il giudice ha invece escluso la responsabilità extracontrattuale del conduttore, ai sensi dell'articolo 2051 del codice civile, in quanto tale norma disciplina il danno provocato dalla cosa in custodia a terzi, e non il danno subito dalla cosa stessa a causa della condotta del custode.