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TRIBUNALE DI BOLOGNA

Sentenza n. 1183/2022 del 04-05-2022

principi giuridici

Nel caso di translatio iudicii ai sensi degli artt. 50 c.p.c. e 125 disp. att. c.p.c., la riassunzione davanti al giudice competente deve avvenire mediante comparsa, ovvero atto equipollente che ne presenti i requisiti formali, da notificarsi alla controparte nel termine di legge, a pena di estinzione del processo.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Mancata Riassunzione Tempestiva e Conseguente Estinzione del Giudizio per Incompetenza


La pronuncia in esame affronta la questione della tempestività della riassunzione di un giudizio a seguito di una declaratoria di incompetenza territoriale. La vicenda trae origine da un'azione di responsabilità promossa da una società in liquidazione nei confronti di un soggetto, il quale eccepiva l'incompetenza del tribunale adito e chiamava in causa terzi. Il tribunale originario accoglieva l'eccezione di incompetenza e disponeva la cancellazione della causa dal ruolo.
Successivamente, la società attrice depositava un ricorso per la riassunzione del processo presso il tribunale ritenuto competente. Il convenuto eccepiva l'estinzione del giudizio per tardiva riassunzione, sostenendo che il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza erano stati notificati oltre il termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione dell'ordinanza di incompetenza.
Il tribunale adito ha accolto l'eccezione di estinzione, richiamando il principio della translatio iudicii sancito dall'articolo 50 del codice di procedura civile, il quale prevede che la riassunzione del processo davanti al giudice competente deve avvenire nel termine fissato nell'ordinanza di incompetenza o, in mancanza, entro tre mesi dalla sua comunicazione. Il tribunale ha evidenziato che l'articolo 125 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile stabilisce che la riassunzione della causa deve essere fatta con comparsa, notificata alla controparte.
I giudici hanno precisato che, ai fini della translatio iudicii, è necessario che la volontà di proseguire il giudizio sia manifestata alla controparte mediante la notifica di una comparsa (o atto equipollente) e non con il semplice deposito del ricorso. Tale notifica deve avvenire nel termine di legge, al fine di garantire la prosecuzione del processo originario e la conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda iniziale. Nel caso di specie, il tribunale ha rilevato che la notifica del ricorso e del decreto era avvenuta oltre il termine di tre mesi, determinando l'estinzione del giudizio.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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