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TRIBUNALE DI BOLOGNA

Sentenza n. 1241/2022 del 09-05-2022

principi giuridici

Il conducente di velocipede, nell'effettuare una manovra di svolta, è tenuto ad assicurarsi di poterla compiere senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, segnalando con sufficiente anticipo la propria intenzione, in conformità a quanto disposto dall'art. 154, commi 1 e 2, del Codice della Strada.

In caso di sinistro stradale, la violazione dell'art. 143 del Codice della Strada da parte del conducente di un veicolo a motore, consistente nel mancato adeguamento della velocità alle caratteristiche del luogo e del traffico, non esclude l'accertamento di un concorso di colpa del conducente di un altro veicolo coinvolto, qualora quest'ultimo abbia violato norme di comportamento o di prudenza.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Concorso di colpa tra ciclista e motociclista: la prudenza nella circolazione stradale e la valutazione delle responsabilità


La sentenza in commento trae origine da un sinistro stradale che ha visto coinvolti un ciclista e un motociclista. La vicenda, giunta in appello, verte sulla determinazione delle responsabilità e sul risarcimento dei danni conseguenti all'incidente.
Il ciclista aveva impugnato la sentenza di primo grado, ritenendola viziata da un'erronea interpretazione delle prove e da una insufficiente motivazione. In particolare, contestava la valutazione delle testimonianze e l'attribuzione di una presunta confessione in merito alla mancata segnalazione della svolta a sinistra. La compagnia assicurativa del motociclista si era costituita in giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello e, in subordine, l'accertamento di un preponderante concorso di colpa del ciclista nella causazione del sinistro.
Il Tribunale ha rigettato l'appello, confermando la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto un concorso di colpa tra i due conducenti. Il giudice ha richiamato il principio generale di prudenza sancito dal Codice della Strada, sottolineando come il ciclista, effettuando una svolta improvvisa e inattesa, avesse violato l'obbligo di non costituire pericolo per la circolazione.
Il Tribunale ha evidenziato che il ciclista aveva eseguito uno spostamento laterale senza accertarsi di non creare pericolo e senza segnalare la manovra, in violazione delle norme del Codice della Strada. Allo stesso tempo, ha rilevato che anche il motociclista aveva tenuto una condotta imprudente, violando l'obbligo di moderare la velocità in prossimità di una zona litoranea caratterizzata da intersezioni e attraversamenti pedonali.
Sulla base di tali considerazioni, il Tribunale ha ritenuto congrua la quantificazione del concorso di colpa operata dal giudice di primo grado, attribuendo il 70% della responsabilità al ciclista e il 30% al motociclista. Il giudice ha anche respinto le contestazioni relative alla liquidazione del danno, ritenendo che la somma complessiva fosse sostanzialmente in linea con i criteri giurisprudenziali.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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