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TRIBUNALE DI BOLOGNA

Sentenza n. 1244/2022 del 09-05-2022

principi giuridici

Il foro facoltativo di cui all'art. 20 c.p.c. è applicabile alle obbligazioni pecuniarie derivanti da compensi professionali, qualora il credito sia liquido, intendendosi tale anche quello risultante da opinamento della parcella da parte del competente Consiglio dell'Ordine.

In tema di prescrizione presuntiva, la contestazione del debitore circa la debenza della somma richiesta, fondata su ragioni diverse dall'avvenuto pagamento, è incompatibile con la presunzione di adempimento e, pertanto, non determina l'estinzione del credito.

Il difensore può agire per il recupero dei propri compensi professionali sia mediante il procedimento monitorio, sia mediante il rito speciale di cui all'art. 14 del d.lgs. 150/2011, ovvero in via ordinaria.

In caso di transazione o accordo conciliativo, la responsabilità solidale dei difensori per il pagamento dei compensi professionali, ai sensi dell'art. 13, comma 8, della legge 247/2012, opera anche nei confronti dei difensori che abbiano cessato il mandato anteriormente alla transazione, purché entro il limite temporale triennale previsto dalla norma.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Opposizione a Decreto Ingiuntivo per Compensi Professionali: Analisi della Solidarietà e del Rito Applicabile


La pronuncia in esame trae origine dall'opposizione a un decreto ingiuntivo richiesto da un avvocato nei confronti di una società, a titolo di compensi professionali maturati in una precedente controversia. L'avvocato aveva difeso una società terza in una causa contro l'odierna opponente, e, a seguito di una transazione tra le parti, aveva richiesto il pagamento dei propri onorari alla società opponente, invocando il principio di solidarietà previsto dall'articolo 13 della legge professionale forense.
La società opponente contestava la competenza territoriale del giudice adito, eccepiva la prescrizione del credito, sosteneva l'erroneità del rito processuale utilizzato, negava la propria legittimazione passiva in virtù di una presunta rinuncia alla solidarietà professionale e contestava, infine, l'esistenza e l'ammontare del credito.
Il giudice ha rigettato integralmente l'opposizione. In primo luogo, ha ritenuto infondata l'eccezione di incompetenza territoriale, qualificando l'obbligazione come pecuniaria e portable, e individuando il foro competente in quello del pagamento.
Quanto all'eccezione di prescrizione, il giudice l'ha dichiarata inammissibile per genericità e, comunque, infondata nel merito, trattandosi di prescrizione presuntiva e non essendo stata fornita la prova del pagamento. Inoltre, ha rilevato che il decreto ingiuntivo era stato notificato entro il termine triennale dalla revoca del mandato.
Il giudice ha poi respinto l'argomentazione secondo cui il recupero dei compensi professionali degli avvocati debba avvenire esclusivamente tramite il rito speciale previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 150/2011, ribadendo la possibilità per il professionista di agire anche in via monitoria, ai sensi dell'articolo 636 del codice di procedura civile.
Nel merito, il giudice ha affermato la legittimazione passiva della società opponente, richiamando il principio di solidarietà tra i difensori in caso di transazione, sancito dall'articolo 13 della legge professionale forense. Ha ritenuto irrilevante l'eventuale rinuncia alla solidarietà da parte dei difensori che avevano il mandato al momento della transazione, in quanto tale rinuncia non poteva pregiudicare i diritti del terzo creditore.
Infine, il giudice ha respinto le contestazioni relative all'ammontare dei compensi, ritenendo corretta la quantificazione operata dal Consiglio dell'Ordine, tenuto conto del valore della causa a quo e delle domande formulate.
Quanto al rito applicabile, il giudice ha ritenuto corretta la scelta della società opponente di proporre opposizione con citazione e rito ordinario, in ragione della complessità della controversia e della presenza di questioni estranee alla mera liquidazione dei compensi, quali la solidarietà professionale. Tale scelta, ha precisato il giudice, garantisce maggiori tutele alle parti, consentendo l'appello avverso la sentenza.
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testo integrale


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