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TRIBUNALE DI BOLOGNA

Sentenza n. 1543/2022 del 07-06-2022

principi giuridici

In tema di diffamazione a mezzo stampa, qualora la cronaca abbia ad oggetto il contenuto di un'intervista, il requisito della verità dei fatti va apprezzato in relazione alla corrispondenza tra le dichiarazioni riportate dal giornalista e quelle effettivamente rese dall'intervistato; il giornalista, laddove non abbia manipolato o elaborato tali dichiarazioni in modo da falsarne anche parzialmente il contenuto, non può essere chiamato a rispondere di quanto affermato dall'intervistato, sempreché ricorrano gli ulteriori requisiti dell'interesse pubblico alla diffusione dell'intervista e della continenza, da intendersi rispettato per il sol fatto che il giornalista abbia riportato correttamente le dichiarazioni, a prescindere da qualsiasi valutazione sul loro contenuto.

La richiesta di rettifica di cui all'art. 8 della legge n. 47/1948, per poter essere valida e vincolante, deve essere avanzata al direttore responsabile della testata giornalistica, non deve superare il limite delle trenta righe e deve attenersi ai fatti che si intendono smentire o correggere.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Diritto di Cronaca e Rettifica: Limiti e Responsabilità del Giornalista


La pronuncia del Tribunale di ### affronta una questione delicata riguardante i limiti del diritto di cronaca, la responsabilità del giornalista e la tutela della reputazione di un'associazione.
Il caso trae origine dalla pubblicazione di un articolo su un quotidiano locale, sia in formato cartaceo che online, nel quale si attribuiva a una persona l'ideazione e l'organizzazione di un evento celebrativo promosso da un'associazione. Quest'ultima, ritenendo lesa la propria immagine e reputazione a causa della diffusione di una notizia ritenuta non veritiera, ha citato in giudizio la società editrice e il giornalista autore dell'articolo, chiedendo la pubblicazione di una rettifica e il risarcimento dei danni subiti.
I convenuti si sono difesi eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria e la nullità della richiesta di pubblicazione della rettifica. Nel merito, hanno sostenuto di aver esercitato legittimamente il diritto di cronaca, riportando fedelmente le dichiarazioni rese dalla persona intervistata, e di aver comunque provveduto, successivamente, a pubblicare un articolo di precisazione.
Il Tribunale ha rigettato integralmente le domande dell'associazione. In primo luogo, ha ritenuto che la pubblicazione dell'articolo incriminato rientrasse nell'ambito del legittimo esercizio del diritto di cronaca, in quanto il giornalista si era limitato a riportare le dichiarazioni rese dall'intervistata, senza manipolarle o alterarne il significato. Il giudice ha sottolineato che, in questi casi, il requisito della verità dei fatti deve essere valutato con riferimento alla corrispondenza tra le dichiarazioni riportate e quelle effettivamente rese dall'intervistato, e non alla veridicità intrinseca delle affermazioni. Inoltre, ha evidenziato la sussistenza dell'interesse pubblico alla diffusione della notizia, data la rilevanza dell'evento celebrativo e la sua risonanza a livello locale.
In secondo luogo, il Tribunale ha ritenuto infondata la domanda di pubblicazione della rettifica, rilevando che la richiesta originaria non era stata indirizzata al direttore responsabile della testata giornalistica, come previsto dalla legge sulla stampa, e superava il limite massimo di righe consentito. Ad ogni modo, il giudice ha considerato che la successiva pubblicazione di un articolo di precisazione da parte della società editrice avesse sostanzialmente soddisfatto le esigenze di tutela dell'immagine dell'associazione.
Infine, il Tribunale ha respinto la domanda di risarcimento dei danni, ritenendo che l'associazione non avesse fornito alcuna prova concreta del pregiudizio subito a causa della pubblicazione dell'articolo. Il giudice ha evidenziato la genericità delle allegazioni attoree e la mancanza di elementi probatori idonei a dimostrare l'esistenza di un danno effettivo, sia patrimoniale che non patrimoniale.
La sentenza in commento ribadisce l'importanza del diritto di cronaca come strumento di informazione e partecipazione democratica, ma ne sottolinea anche i limiti, che devono essere individuati nel rispetto della verità dei fatti, dell'interesse pubblico alla notizia e della continenza espressiva. Al contempo, la pronuncia evidenzia l'onere della prova a carico di chi si ritiene leso da una pubblicazione giornalistica, che deve dimostrare in modo concreto l'esistenza di un danno effettivo e il nesso di causalità tra la condotta del giornalista e il pregiudizio subito.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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