TRIBUNALE DI BOLOGNA
Sentenza n. 2701/2022 del 27-10-2022
principi giuridici
La notificazione della sentenza effettuata dal difensore antistatario unitamente al precetto per il pagamento delle spese legali in suo favore non costituisce valida notifica del titolo esecutivo ai fini della decorrenza delle sanzioni ex art. 614 bis c.p.c. nell'interesse del cliente, non potendo surrogare la notifica che quest'ultimo avrebbe dovuto effettuare.
La mancata notifica del titolo esecutivo da parte del creditore procedente preclude la piena consapevolezza del debitore in ordine al decorso del termine per l'adempimento dell'obbligo di facere infungibile e, conseguentemente, alla maturazione delle sanzioni da misure coercitive.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Inidoneità della Notifica del Titolo Esecutivo da Parte del Legale Antistatario ai Fini della Decorrenza delle Misure Coercitive Indirette
La pronuncia del Tribunale di Bologna affronta un'interessante questione relativa alla validità della notifica di una sentenza da parte del difensore antistatario, ai fini della decorrenza delle sanzioni previste dall'articolo 614-bis del codice di procedura civile (misure coercitive indirette).
Nel caso di specie, una società assicurativa era stata intimata al pagamento di una somma ingente a titolo di penale, maturata a seguito del presunto inadempimento di un ordine giudiziale contenuto in una sentenza passata in giudicato. Tale sentenza obbligava la società a consentire a un soggetto l'estrazione di copia di documenti relativi a un sinistro, prevedendo una sanzione pecuniaria per ogni giorno di ritardo nell'adempimento. La società assicurativa si opponeva al precetto, contestando, tra l'altro, la validità della notifica della sentenza presupposta alla decorrenza delle sanzioni.
Il Tribunale ha accolto l'opposizione, ritenendo che la notifica della sentenza effettuata, in precedenza, dal difensore del creditore, al fine di ottenere il pagamento delle spese legali a lui direttamente dovute in quanto distrattario, non potesse valere come valida notifica del titolo esecutivo anche ai fini della decorrenza delle sanzioni ex articolo 614-bis c.p.c. nell'interesse del cliente.
I giudici hanno richiamato un precedente orientamento della Suprema Corte, secondo cui la notifica di una sentenza effettuata nell'interesse esclusivo del difensore distrattario non assolve alla funzione di informare il debitore circa l'esistenza di un titolo esecutivo azionabile anche dal creditore principale. In altre parole, la notifica effettuata dal legale antistatario, pur idonea a far decorrere i termini per il pagamento delle spese legali a lui dovute, non può essere automaticamente estesa all'obbligazione principale contenuta nella sentenza, né tantomeno alle sanzioni accessorie previste per l'inadempimento.
Il Tribunale ha evidenziato come la ratio dell'articolo 479 del codice di procedura civile sia quella di garantire al debitore la piena conoscenza sia del titolo esecutivo, sia del credito per il quale si intende procedere. Tale conoscenza, nel caso di specie, non poteva dirsi realizzata, in quanto la notifica effettuata dal difensore antistatario era chiaramente finalizzata a un altro scopo, ovvero al recupero delle proprie spettanze professionali.
Inoltre, il Tribunale ha sottolineato come la mancata notifica della sentenza da parte del creditore principale abbia precluso alla società assicurativa la piena consapevolezza del decorso del termine di grazia per l'adempimento dell'obbligo di ostensione, prima della maturazione delle sanzioni pecuniarie. La notifica effettuata dal legale antistatario, infatti, non consentiva di far decorrere il periodo di tempo necessario per l'adempimento spontaneo, con la conseguente impossibilità di innescare le misure coercitive.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.