TRIBUNALE DI BOLOGNA
Sentenza n. 2828/2022 del 15-11-2022
principi giuridici
È inefficace, ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti del creditore, il contratto di mantenimento stipulato dal debitore con un terzo, qualora l'obbligazione di mantenimento gravante sul terzo sia di fatto elusa mediante la previsione contrattuale della facoltà per quest'ultimo di prelevare dal patrimonio del debitore le somme necessarie all'adempimento della predetta obbligazione, configurandosi in tal modo un atto dispositivo pregiudizievole per il creditore.
Ai fini dell'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria, il credito, pur se non liquido né esigibile, deve essere esistente al momento della domanda e non manifestamente pretestuoso, potendo la sua sussistenza essere accertata anche in corso di giudizio.
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testo integrale
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sintesi e commento
La pronuncia in esame affronta la questione della validità ed efficacia di un contratto di mantenimento stipulato tra una madre e la figlia, a fronte dell'azione promossa da un altro figlio del de cuius, fratello della convenuta, che agiva in qualità di erede con beneficio d'inventario.
Nel caso di specie, l'attore contestava un contratto con il quale la madre aveva ceduto alla figlia la nuda proprietà di alcuni immobili e la piena proprietà di un altro, a fronte dell'obbligo di quest'ultima di provvedere al suo mantenimento e assistenza. L'attore, fratello della convenuta, sosteneva che tale contratto fosse simulato o, in subordine, inefficace nei suoi confronti, in quanto lesivo delle sue ragioni di credito derivanti da presunti danni subiti a causa dello stato di soggezione psicologica in cui il padre sarebbe stato mantenuto dalle convenute.
Il Tribunale ha rigettato la domanda principale di simulazione, ritenendo che la volontà delle parti fosse effettivamente quella di realizzare il trasferimento dei diritti reali immobiliari, con l'obbligo per la figlia di provvedere al mantenimento della madre. Tuttavia, il giudice ha accolto la domanda subordinata di inefficacia del contratto ai sensi dell'articolo 2901 del codice civile, accertando la sussistenza dei presupposti necessari per l'azione revocatoria.
In particolare, il Tribunale ha riconosciuto la sussistenza di un credito in capo all'attore, derivante dalla sua costituzione come parte civile in un procedimento penale pendente nei confronti delle convenute per il reato di circonvenzione di incapace, in relazione alle condotte poste in essere ai danni del padre. Il giudice ha ritenuto che tale credito, sebbene non ancora liquido ed esigibile, fosse sufficientemente fondato per legittimare l'esercizio dell'azione revocatoria.
Inoltre, il Tribunale ha accertato la sussistenza dell'eventus damni, ovvero del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore dall'atto di disposizione posto in essere dalle convenute. Il giudice ha evidenziato come il contratto di mantenimento avesse comportato un depauperamento del patrimonio della madre, a vantaggio della figlia, rendendo più difficile per l'attore recuperare i beni oggetto della stipula nella massa ereditaria. In particolare, il Tribunale ha sottolineato come il contratto prevedesse che le spese per il mantenimento della madre rimanessero a carico della stessa, attraverso la delega alla figlia di prelevare i fondi necessari dai conti correnti materni, svuotando di fatto il contenuto obbligatorio del contratto.
Infine, il Tribunale ha ritenuto sussistente la consapevolezza da parte della figlia del pregiudizio arrecato all'attore, evidenziando come la stipula del contratto di mantenimento fosse avvenuta in un momento in cui le convenute erano già a conoscenza delle contestazioni sollevate dall'attore in merito alla validità degli atti dispositivi compiuti dal padre.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.