TRIBUNALE DI BOLOGNA
Sentenza n. 713/2022 del 21-03-2022
principi giuridici
Nei contratti di fornitura di energia elettrica, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare il regolare funzionamento del contatore.
Il verbale di verifica redatto da dipendenti di ### nell'esercizio delle loro funzioni di incaricati di pubblico servizio, fa prova delle dichiarazioni riportate e dei fatti che dichiarano avvenuti in loro presenza o da essi compiuti.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Mancata Contestazione Tempestiva di Anomalie nel Contatore e Ricostruzione dei Consumi Energetici
La pronuncia in esame trae origine dall'opposizione a un decreto ingiuntivo emesso per il mancato pagamento di fatture relative alla fornitura di energia elettrica. La controversia si incentra sulla contestazione, da parte di una società agricola, di una fattura di conguaglio emessa a seguito della ricostruzione dei consumi da parte del distributore, a causa di un malfunzionamento accertato del contatore.
La società agricola opponente sosteneva che le fatture precedenti erano state regolarmente pagate sulla base dei consumi effettivi, mentre la fattura contestata, derivante da una ricostruzione dei consumi retroattiva, era sproporzionata rispetto al reale fabbisogno energetico dell'azienda, tenuto conto anche della presenza di impianti fotovoltaici. Inoltre, lamentava la tardività della comunicazione dell'esito del controllo del contatore e l'assenza di una verifica in contraddittorio.
Il fornitore di energia, opposto, evidenziava l'esistenza di contratti di fornitura in regime di libero mercato e la comunicazione tempestiva degli esiti della verifica del contatore, che aveva rilevato un errore significativo nella misurazione dei consumi. Contestava, inoltre, la perizia di parte prodotta dall'opponente, ritenendola tardiva e non supportata da riscontri oggettivi.
Il distributore di energia, chiamato in causa, confermava il malfunzionamento del contatore e la conseguente ricostruzione dei consumi, effettuata sulla base di dati storici e comunicata al fornitore. A sostegno della correttezza della ricostruzione, produceva grafici comparativi dei consumi pregressi e successivi al periodo interessato.
Il Tribunale ha rigettato l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo. I giudici hanno rilevato che la società agricola si era limitata a contestare genericamente gli esiti della ricostruzione dei consumi, senza richiedere accertamenti tecnici immediati. Hanno inoltre attribuito valore probatorio alle verifiche effettuate dal distributore, in quanto soggetto incaricato di pubblico servizio, e alla documentazione prodotta a supporto della ricostruzione dei consumi. Il Tribunale ha evidenziato che la società opponente non aveva fornito elementi concreti per dimostrare che i consumi effettivi fossero inferiori a quelli ricostruiti, né aveva contestato tempestivamente i documenti di trasporto emessi dal distributore.
Nonostante il rigetto dell'opposizione, il Tribunale ha ritenuto di compensare le spese di giudizio, considerando che il malfunzionamento del contatore non era imputabile a condotte illecite dell'utente e che la verifica era stata effettuata con un certo ritardo.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.