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TRIBUNALE DI BOLOGNA

Sentenza n. 728/2022 del 22-03-2022

principi giuridici

In materia di sanzioni amministrative per violazioni concernenti il conferimento dei rifiuti, l'individuazione di documenti personali del presunto trasgressore all'interno di un sacco di rifiuti abbandonato nei pressi di un'isola ecologica non costituisce, di per sé, prova sufficiente della responsabilità del soggetto, qualora questi fornisca una plausibile e verosimile versione alternativa dei fatti e l'amministrazione non depositi la documentazione relativa all'accertamento, in particolare quella fotografica, dalla quale si evincano le condizioni del cassonetto e del sacco al momento del ritrovamento.

In tema di opposizione a sanzione amministrativa, il mancato deposito da parte dell'amministrazione della documentazione relativa all'accertamento, nonostante l'ordine del giudice, preclude la possibilità di valutare la sussistenza degli elementi probatori a sostegno della pretesa sanzionatoria.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Onere della Prova e Responsabilità per Abbandono Rifiuti: Necessaria la Certezza della Condotta Illecita


La pronuncia del Tribunale di Bologna affronta un tema di grande rilevanza pratica: la responsabilità per violazioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti, con particolare attenzione all'onere della prova gravante sull'amministrazione procedente.
Nel caso di specie, un cittadino aveva impugnato un'ordinanza ingiunzione emessa dal Comune di Bologna, con la quale gli veniva contestata la violazione del regolamento comunale per il mancato corretto conferimento dei rifiuti. La sanzione era stata irrogata in quanto, all'interno di un sacco abbandonato nei pressi di un'isola ecologica, erano stati rinvenuti documenti riconducibili all'opponente. Il Comune aveva individuato nell'uomo l'obbligato in solido, ai sensi dell'art. 6 della Legge 689/1981, in quanto proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione.
Il Tribunale ha accolto l'opposizione, basando la propria decisione su un'attenta valutazione delle prove offerte e, soprattutto, sulla carenza probatoria da parte del Comune. L'elemento cruciale è stato il fatto che l'amministrazione non ha fornito elementi sufficienti a dimostrare, in modo inequivocabile, che fosse stato l'opponente a depositare i rifiuti in maniera non conforme.
In particolare, il giudice ha evidenziato come il Comune non avesse ottemperato all'ordine di depositare la documentazione relativa all'accertamento, inclusi i rilievi fotografici. Tale omissione ha impedito di accertare le condizioni in cui versava il cassonetto (se pieno o meno) e lo stato del sacco (integro o manomesso), elementi che avrebbero potuto corroborare o smentire la versione dei fatti fornita dall'opponente, il quale aveva dichiarato di aver correttamente depositato i rifiuti all'interno del contenitore.
Il Tribunale ha sottolineato che, a fronte della contestazione dell'opponente e della sua affermazione di aver correttamente conferito i rifiuti, gravava sul Comune l'onere di provare, in modo certo e inequivocabile, la condotta illecita. In mancanza di tale prova, e in presenza di una versione alternativa dei fatti plausibile, l'ordinanza ingiunzione è stata annullata. La decisione ribadisce un principio fondamentale: l'amministrazione non può limitarsi a presumere la responsabilità del cittadino sulla base del mero ritrovamento di documenti personali all'interno di rifiuti abbandonati, ma deve fornire una prova rigorosa della violazione contestata.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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