TRIBUNALE DI BOLOGNA
Sentenza n. 774/2022 del 24-03-2022
principi giuridici
La mancata contestazione specifica, nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c., della documentazione prodotta dalla controparte unitamente alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., comporta che l'esecuzione delle prestazioni desumibile da tale documentazione debba ritenersi provata.
In tema di prova dell'inadempimento contrattuale, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
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testo integrale
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sintesi e commento
Validità dei Contratti di Prestazione d'Opera Professionale: L'Esecuzione Spontanea Come Elemento Determinante
Una recente sentenza del Tribunale Ordinario di Bologna ha affrontato una controversia relativa alla validità e all'esecuzione di contratti di prestazione d'opera professionale nel settore del design. La vicenda trae origine da un rapporto di collaborazione tra due designers e una società operante nel settore calzaturiero. I professionisti sostenevano di aver svolto attività di consulenza e design per la società, sulla base di bozze contrattuali e successive modifiche, sebbene i contratti non fossero mai stati formalmente sottoscritti. Di contro, la società contestava la conclusione degli accordi e, in via subordinata, eccepiva l'inadempimento dei professionisti.
Il Tribunale, nel valutare la questione, ha posto l'accento sull'importanza dell'esecuzione spontanea del contratto come elemento determinante per accertarne la validità. I giudici hanno rilevato che, pur in assenza di una sottoscrizione formale, lo scambio di corrispondenza telematica e il comportamento concludente delle parti, che avevano dato esecuzione al contratto, deponevano inequivocabilmente per la sua conclusione. In particolare, è stato evidenziato come la società avesse modificato la proposta di collaborazione professionale, aggiungendo specifiche prestazioni in capo ai consulenti, senza però incidere sui tempi e sui compensi, accettando di fatto la conclusione dei contratti alle condizioni modificate.
Tuttavia, il Tribunale ha precisato che, sebbene la conclusione dei contratti fosse accertata, restava da valutare l'effettivo adempimento delle obbligazioni da parte dei professionisti. A tal proposito, la società aveva sollevato specifiche eccezioni di inadempimento, contestando la rispondenza delle prestazioni svolte rispetto ai patti negoziali. In questo contesto, il Tribunale ha richiamato il principio consolidato secondo cui, in caso di contestazione dell'adempimento, spetta al creditore (in questo caso, i professionisti) fornire la prova di aver correttamente eseguito le prestazioni pattuite.
Nel caso specifico, il Tribunale ha ritenuto che i professionisti avessero fornito adeguata prova dell'esecuzione delle prestazioni, attraverso la produzione di documentazione non contestata dalla società. Di conseguenza, il Tribunale ha accolto la domanda dei professionisti, condannando la società al pagamento dei compensi pattuiti, oltre interessi. La decisione sottolinea l'importanza di valutare il comportamento complessivo delle parti nel determinare la validità di un contratto, anche in assenza di una sottoscrizione formale, e ribadisce la necessità di fornire prova dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali in caso di contestazioni.
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